Cassazione Penale, Sentenza n. 23207/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia presentata dal ricorrente il 25/05/2022. La Corte ha quindi pronunciato la declaratoria di inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 500,00. Decisione resa il 27/05/2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato l'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico-riabilitativo prevista dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la porzione residua della pena di 7 anni e 6 mesi. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di pericolosità sociale formulato dal Tribunale
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico-riabilitativo; nella fattispecie era l'oggetto dell'istanza del ricorrente, ma il merito non è stato esaminato in Cassazione a causa della rinuncia al ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, gravino sul ricorrente le spese del procedimento e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per imporre le spese e la somma di euro 500,00
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, nonostante nella fattispecie non sussistessero elementi per ritenere colpevole il ricorrente della determinazione della causa di inammissibilità, restano comunque applicabili le conseguenze previste dall'art. 616 cod. proc. pen.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dello stesso e impedisce l'esame del merito delle questioni dedotte.
- Anche se la parte non è 'in colpa' per la causa di inammissibilità, la Corte può comunque applicare le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ossia l'addebito delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Se il ricorso riguarda questioni sensibili come il giudizio di pericolosità sociale ai fini dell'ammissione a misure alternative (art. 94 DPR 309/1990), è fondamentale evitare la rinuncia se si intende ottenere un controllo di legittimità sul punto, perché la rinuncia preclude l'esame giurisdizionale di tali profili.
- La rinuncia deve essere 'rituale' (formalmente manifestata in Cancelleria) per produrre gli effetti di inammissibilità; la tempistica della rinuncia incide sull'iter processuale.
- Prima di rinunciare a un ricorso in Cassazione è opportuno valutare l'onere economico (spese processuali e possibile somma alla Cassa delle ammende) e le conseguenze sull'impossibilità di ottenere pronunce sul merito.
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