Cassazione Penale, Sentenza n. 32997/2024 del 22/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare in carcere per decorso dei termini di durata (art. 303 c.p.p.), a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza d'appello. Il ricorrente sosteneva che l'annullamento con rinvio riguardasse anche la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e che, pertanto, dovesse trovare applicazione il termine di cui all'art. 303, comma 2 (tre anni), già decorso; denunciava inoltre assenza di motivazione riguardo all'inefficacia della misura sugli altri capi e sproporzione della custodia cautelare rispetto alla pena applicabile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto infondate le censure e ha stabilito che: 1) in caso di annullamento con rinvio la disciplina di riferimento è l'art. 303, comma 2, c.p.p., quindi il termine di durata rilevante si rinnova e decorre dalla data della sentenza di annullamento (qui 21 febbraio); 2) il comma 4 dell'art. 303 costituisce un limite massimo non alternativo ai termini previsti dal comma 2 e si calcola in funzione della pena edittale del reato originariamente contestato in primo grado; 3) occorre fare riferimento ai titoli di reato della sentenza di primo grado, finché non siano definitivamente annullati; 4) per i reati contestati in primo grado (art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/1990) il termine massimo (sei anni) non è ancora decorso, poiché la misura è in atto dal marzo 2019; 5) le doglianze relative a disparità di trattamento e all'assenza di motivazione per altri capi risultano generiche o non tempestivamente prospettate; 6) la censura di sproporzione è manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
Riferimento al reato di associazione mafiosa; la Cassazione ha annullato con rinvio anche in ordine alla responsabilità su questo capo, pertanto il termine di durata della misura per questo reato è regolato dall'art. 303 c.p.p. come chiarito nella sentenza
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sul concorso in traffico di stupefacenti; il dibattito verteva sulla riqualificazione tra comma 2 e comma 6. La Corte ha ritenuto che, in assenza di una riqualificazione definitiva da parte della Cassazione, si debba fare riferimento alla qualificazione risultante dalla sentenza di primo grado
art. 303 cod. proc. pen. (commi 1, 2 e 4)
Principale norma sulla durata delle misure cautelari. La Corte interpreta il comma 2 come la disposizione di riferimento in tutti i casi di annullamento con rinvio (salvo chiaro giudicato parziale) perché il termine rinasce dalla data dell'annullamento; il comma 4 rappresenta invece il limite massimo non alternativo (calcolato sulla pena edittale) che non sostituisce i termini previsti dal comma 2
art. 304 cod. proc. pen., comma 6
Richiamato come riferimento alla sospensione e al correttivo di interruzioni del decorso del termine; il giudice lo evidenzia nell'analisi delle varie fattispecie di 'andamento non lineare' del termine
art. 587 cod. proc. pen.
Men- zionato in relazione all'effetto estensivo dell'annullamento in capo ad altri imputati; la Corte osserva che l'eventuale estensione non altera i principi sul calcolo dei termini
art. 624 cod. proc. pen., comma 2
Citato dal ricorrente per sostenere che la Cassazione non aveva dichiarato l'irrevocabilità di alcuna parte della decisione; la Corte non dà rilievo alla formulazione come elemento capace di mutare la disciplina dei termini in caso di annullamento con rinvio
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso le decisioni del giudice cautelare; citata come base procedurale dell'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio una sentenza, in assenza di un chiaro giudicato parziale, il termine di durata della misura cautelare si rinnova e decorre dalla data della sentenza di annullamento (art. 303, comma 2 c.p.p.).
- Il comma 4 dell'art. 303 c.p.p. non è alternativo al comma 2 ma costituisce un limite massimo invalicabile calcolato in base alla pena edittale; non sostituisce il meccanismo di rinnovo previsto dal comma 2.
- Per valutare la scadenza dei termini dopo annullamento con rinvio, si tiene conto dei titoli di reato e della pena indicati nella sentenza di primo grado fintanto che tali statuizioni non risultino definite diversamente dalla Cassazione.
- Le questioni non sollevate tempestivamente (in istanza originaria o in appello) o dedotte in modo generico possono essere dichiarate inammissibili o infondate; occorre porre le censure nella sede e forma procedurale corretta.
- La semplice annullamento in punto di qualificazione giuridica non equivale automaticamente a una riqualificazione definitiva ai fini del calcolo dei termini o della valutazione della sproporzione della custodia cautelare; una riqualificazione definitiva deve emergere con chiarezza dalla decisione che annulla o che riqualifica.
- Le censure sulla sproporzione della misura cautelare richiedono argomentazione concreta con riferimento alla pena edittale rilevante e alla concreta incidenza della nuova qualificazione; interpretazioni presuntive non sono sufficienti.
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