Sentenza n. 1494/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione del ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS- – I.S.I.S.S. “-OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione; - (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi comprese – per quanto occorrer possa – la nota 1.04.2025 e la successiva circolare -OMISSIS- con cui l’I.S.I.S.S. “-OMISSIS-” ha comunicato alla ricorrente le date degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione dello studente a un istituto scolastico dell'Emilia-Romagna per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché gli atti ministeriali e scolastici connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'atto, di data ed estremi non conosciuti, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna lo aveva assegnato a un determinato istituto per sostenere l'esame di Stato dell'anno scolastico 2024/2025. Erano stati inoltre impugnati, per quanto occorresse, le circolari ministeriali relative alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione e alla formazione delle commissioni d'esame, il decreto ministeriale sull'esame di Stato e gli ulteriori atti connessi, comprese le comunicazioni dell'istituto sulle date degli esami preliminari. Prima della decisione nel merito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, avendo nel frattempo superato gli esami preliminari di ammissione all'esame di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il superamento degli esami preliminari ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha instaurato: il giudice non può decidere nel merito quando, prima della trattazione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia richiesta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che il giudice possa esaminare il merito della controversia.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; pertanto, quando essa dichiari prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice deve definire il giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
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