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Sentenza

Sentenza n. 1560/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti per il personale di polizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, collocati a riposo a domanda tra il 2018 e il 2024 dopo aver compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, hanno contestato la liquidazione del TFS senza il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno sull’ultimo stipendio. Dopo aver presentato istanze amministrative di rideterminazione e riliquidazione, rimaste senza esito, hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS al ricalcolo, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito che non risultava presentata, entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la domanda di collocamento a riposo; in subordine, ha invocato l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 per la mancata prova del versamento della contribuzione relativa ai sei scatti e ha dedotto la prescrizione quinquennale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che i ricorrenti, appartenenti a corpi di polizia inclusi nell’ambito soggettivo della disciplina, possedessero i requisiti di età e anzianità di servizio. Ha escluso che l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 condizioni il calcolo del TFS: tale disposizione incide sui sei scatti ai fini della base pensionabile, non sulla buonuscita. L’art. 6-bis del d.l. 387/1987 integra inoltre le voci computabili ai fini dell’indennità, anche se il beneficio non è espressamente elencato nell’art. 38 del d.P.R. 1032/1973. Il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio. Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale decorre dal primo ordinativo di pagamento della buonuscita; le formali istanze di rideterminazione presentate dai ricorrenti lo hanno interrotto. Il TAR ha quindi accertato il diritto ai sei scatti e condannato l’INPS a ricalcolare il TFS entro 60 giorni dalla pubblicazione, riconoscendo gli interessi legali ma escludendo il cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987 e modificato dall’art. 21 l. 232/1990

    Gli odierni ricorrenti, al momento della cessazione del servizio (su domanda) avevano maturato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa sopra menzionata (dall’art. 6-bis, comma 2, D.L. n. 387 del 1987, come modificato dalla l. n. 232 del 1990): appartenevano alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria, avevano compiuto almeno il cinquantacinquesimo anno d’età (anzianità anagrafica) e aveva maturato oltre trentacinque anni di servizio utile al fine del calcolo dell’indennità di buonuscita (anzianità contributiva).

    Il beneficio dei sei scatti spetta ai ricorrenti collocati a riposo a domanda che abbiano raggiunto almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    E ciò risulta altrettanto chiaro dall’espressa previsione dell’art. 1911, comma 3, del C.o.m. (D. Lgs. n. 66/2010), che lascia fermo, per tutte le forze di Polizia a ordinamento militare, il citato art. 6-bis.

    La disciplina dell’art. 6-bis resta applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    Non può ritenersi applicabile, per consolidata giurisprudenza, l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 che non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita ma – come si evince dal tenore letterale della disposizione stessa – incide sul calcolo dei sei scatti stipendiali ai soli fini della determinazione della base pensionabile.

    La disciplina contributiva dell’art. 4 del d.lgs. 165/1997 riguarda i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS; pertanto, non impedisce l’inclusione degli scatti nella buonuscita.

  • art. 38 d.P.R. 1032/1973

    L’art. 6-bis, in questione, deve inoltre ritenersi integrativo dell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, contenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, in quanto – concordando questo Collegio con l’insegnamento del Consiglio di Stato (ex multis, sez. III, n. 1231/2019) – tale introduzione sarebbe avvenuta posteriormente e in forza di legge.

    L’art. 6-bis integra per legge, in epoca successiva, l’elenco delle componenti computabili per il TFS; la mancata menzione espressa dei sei scatti nell’art. 38 non ne esclude l’inclusione.

  • art. 1 d.P.R. 1032/1973

    l’art. 1 del D.P.R. n. 1032/1973 prevede, al comma 1, che “[i] dipendenti statali, all’atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all’indennità di buonuscita […] secondo le norme del presente testo unico”;

    Il diritto all’indennità di buonuscita sorge con la cessazione dal servizio.

  • art. 20 d.P.R. 1032/1973

    il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all’indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione

    Il diritto alla buonuscita è soggetto a prescrizione quinquennale. Nel caso deciso, il termine per chiedere la riliquidazione decorre dal primo ordinativo di pagamento della buonuscita e le formali richieste di rideterminazione interrompono la prescrizione.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante ai ricorrenti tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994.

    Sulle somme dovute sono riconosciuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante ai ricorrenti tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994.

    Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il personale dei corpi di polizia indicati dalla disciplina, collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, ha diritto all’inclusione nel TFS dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo ai fini del beneficio dei sei scatti non è perentorio e non comporta decadenza, in assenza di un’espressa previsione normativa estintiva; il termine rileva per la decorrenza del collocamento a riposo.
  • L’art. 4 del d.lgs. 165/1997 disciplina gli effetti dei sei scatti sulla base pensionabile, ma non modifica il calcolo del TFS e non subordina per tale finalità il beneficio alla prova del versamento contributivo.
  • L’art. 6-bis del d.l. 387/1987 integra l’elenco delle voci computabili per l’indennità di buonuscita previsto dall’art. 38 del d.P.R. 1032/1973; l’assenza dei sei scatti dall’elenco non ne impedisce l’inclusione.
  • La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dal primo ordinativo di pagamento dell’indennità; la formale richiesta di rideterminazione interrompe il termine.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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