Sentenza n. 1560/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti per il personale di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, collocati a riposo a domanda tra il 2018 e il 2024 dopo aver compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, hanno contestato la liquidazione del TFS senza il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno sull’ultimo stipendio. Dopo aver presentato istanze amministrative di rideterminazione e riliquidazione, rimaste senza esito, hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS al ricalcolo, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito che non risultava presentata, entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la domanda di collocamento a riposo; in subordine, ha invocato l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 per la mancata prova del versamento della contribuzione relativa ai sei scatti e ha dedotto la prescrizione quinquennale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che i ricorrenti, appartenenti a corpi di polizia inclusi nell’ambito soggettivo della disciplina, possedessero i requisiti di età e anzianità di servizio. Ha escluso che l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 condizioni il calcolo del TFS: tale disposizione incide sui sei scatti ai fini della base pensionabile, non sulla buonuscita. L’art. 6-bis del d.l. 387/1987 integra inoltre le voci computabili ai fini dell’indennità, anche se il beneficio non è espressamente elencato nell’art. 38 del d.P.R. 1032/1973. Il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio. Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale decorre dal primo ordinativo di pagamento della buonuscita; le formali istanze di rideterminazione presentate dai ricorrenti lo hanno interrotto. Il TAR ha quindi accertato il diritto ai sei scatti e condannato l’INPS a ricalcolare il TFS entro 60 giorni dalla pubblicazione, riconoscendo gli interessi legali ma escludendo il cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987 e modificato dall’art. 21 l. 232/1990
Gli odierni ricorrenti, al momento della cessazione del servizio (su domanda) avevano maturato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa sopra menzionata (dall’art. 6-bis, comma 2, D.L. n. 387 del 1987, come modificato dalla l. n. 232 del 1990): appartenevano alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria, avevano compiuto almeno il cinquantacinquesimo anno d’età (anzianità anagrafica) e aveva maturato oltre trentacinque anni di servizio utile al fine del calcolo dell’indennità di buonuscita (anzianità contributiva).
Il beneficio dei sei scatti spetta ai ricorrenti collocati a riposo a domanda che abbiano raggiunto almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
E ciò risulta altrettanto chiaro dall’espressa previsione dell’art. 1911, comma 3, del C.o.m. (D. Lgs. n. 66/2010), che lascia fermo, per tutte le forze di Polizia a ordinamento militare, il citato art. 6-bis.
La disciplina dell’art. 6-bis resta applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. 165/1997
Non può ritenersi applicabile, per consolidata giurisprudenza, l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 che non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita ma – come si evince dal tenore letterale della disposizione stessa – incide sul calcolo dei sei scatti stipendiali ai soli fini della determinazione della base pensionabile.
La disciplina contributiva dell’art. 4 del d.lgs. 165/1997 riguarda i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS; pertanto, non impedisce l’inclusione degli scatti nella buonuscita.
art. 38 d.P.R. 1032/1973
L’art. 6-bis, in questione, deve inoltre ritenersi integrativo dell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, contenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, in quanto – concordando questo Collegio con l’insegnamento del Consiglio di Stato (ex multis, sez. III, n. 1231/2019) – tale introduzione sarebbe avvenuta posteriormente e in forza di legge.
L’art. 6-bis integra per legge, in epoca successiva, l’elenco delle componenti computabili per il TFS; la mancata menzione espressa dei sei scatti nell’art. 38 non ne esclude l’inclusione.
art. 1 d.P.R. 1032/1973
l’art. 1 del D.P.R. n. 1032/1973 prevede, al comma 1, che “[i] dipendenti statali, all’atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all’indennità di buonuscita […] secondo le norme del presente testo unico”;
Il diritto all’indennità di buonuscita sorge con la cessazione dal servizio.
art. 20 d.P.R. 1032/1973
il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all’indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione
Il diritto alla buonuscita è soggetto a prescrizione quinquennale. Nel caso deciso, il termine per chiedere la riliquidazione decorre dal primo ordinativo di pagamento della buonuscita e le formali richieste di rideterminazione interrompono la prescrizione.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante ai ricorrenti tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994.
Sulle somme dovute sono riconosciuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante ai ricorrenti tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994.
Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il personale dei corpi di polizia indicati dalla disciplina, collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, ha diritto all’inclusione nel TFS dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo ai fini del beneficio dei sei scatti non è perentorio e non comporta decadenza, in assenza di un’espressa previsione normativa estintiva; il termine rileva per la decorrenza del collocamento a riposo.
- L’art. 4 del d.lgs. 165/1997 disciplina gli effetti dei sei scatti sulla base pensionabile, ma non modifica il calcolo del TFS e non subordina per tale finalità il beneficio alla prova del versamento contributivo.
- L’art. 6-bis del d.l. 387/1987 integra l’elenco delle voci computabili per l’indennità di buonuscita previsto dall’art. 38 del d.P.R. 1032/1973; l’assenza dei sei scatti dall’elenco non ne impedisce l’inclusione.
- La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dal primo ordinativo di pagamento dell’indennità; la formale richiesta di rideterminazione interrompe il termine.
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