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Sentenza

Sentenza del 21/11/2016 n. 8868 - Comm. Trib. Prov. Milano

Sanzioni - Definizione dell'atto ex art. 16 d.lgs. 472/1997 - Sanzioni accessorie ex art. 12 d.lgs 471/1997 - Carattere speciale - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la definizione agevolata dell'atto di contestazione, effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, impedisse l'irrogazione di ulteriori sanzioni, comprese quelle accessorie. La controversia riguardava quindi il rapporto tra la disciplina generale della definizione agevolata e la disciplina speciale che prevede la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o dell'esercizio dell'attività quando, nell'arco di un quinquennio, siano state accertate tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevute o scontrini fiscali.

La decisione

La pretesa del ricorrente è stata respinta. La sanzione accessoria della sospensione dell'attività può essere applicata anche se le violazioni principali sono state definite in via agevolata, perché l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997 ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. La definizione agevolata incide sulle sanzioni pecuniarie, ma non impedisce l'applicazione della specifica sanzione accessoria prevista per la reiterazione delle violazioni.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero dell'esercizio dell'attività, quando nel corso di un quinquennio siano state accertate tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale.

    La norma costituisce disciplina speciale e consente di applicare la sanzione accessoria della sospensione anche quando le sanzioni principali siano state oggetto di definizione agevolata.

  • Art. 16, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Disciplina la definizione agevolata dell'atto di contestazione delle sanzioni amministrative tributarie.

    La definizione agevolata prevista dalla norma generale non esclude l'applicazione di sanzioni accessorie disciplinate da una norma speciale, salvo che la legge disponga espressamente il contrario.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle sanzioni tributarie non comporta automaticamente l'estinzione o l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie previste da discipline speciali.
  • Quando una norma speciale disciplina una determinata conseguenza sanzionatoria, essa prevale sulla disciplina generale della definizione agevolata, secondo il principio di specialità.
  • La reiterazione di violazioni fiscali può comportare conseguenze ulteriori rispetto al pagamento della sanzione pecuniaria, come la sospensione della licenza o dell'attività.
  • Per valutare gli effetti di una definizione agevolata occorre verificare separatamente se la legge applicabile riguarda soltanto la sanzione principale oppure anche le sanzioni accessorie.

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