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Sentenza

Sentenza n. 4803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro il rigetto dell'istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Università ha appellato la sentenza con articolati motivi, deducendo in particolare la violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 583/2022. Il TAR aveva ritenuto che, per l'accesso ad anni successivi al primo, dovesse svolgersi una selezione locale distinta dalla procedura nazionale e che non fosse possibile utilizzare prioritariamente la graduatoria nazionale di prima immatricolazione. L'Università ha sostenuto invece che gli artt. 12 e 13 dell'allegato 2 al d.m. n. 583/2022 disciplinano due procedure diverse: l'art. 12 riguarda i candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale, ai quali può essere riconosciuta l'iscrizione ad anni successivi al primo previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previa verifica dei posti disponibili; l'art. 13 riguarda, in via residuale, gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale, consentendo trasferimenti e passaggi soltanto nei limiti dei posti divenuti effettivamente vacanti nelle singole coorti. L'appellante ha quindi contestato l'ordine di priorità stabilito dal TAR e la possibilità di prescindere dal previo scorrimento della graduatoria nazionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso originario e salvando gli atti impugnati. Ha ritenuto che gli artt. 12 e 13 dell'allegato 2 al d.m. n. 583/2022 regolino fattispecie distinte. L'art. 12 si applica agli studenti che hanno partecipato alla selezione nazionale e risultano utilmente collocati nella graduatoria, consentendo l'iscrizione ad anni successivi al primo previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previo accertamento della disponibilità di posti rispetto a quelli attribuiti alla coorte nelle precedenti programmazioni. L'art. 13 riguarda invece gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale e disciplina, in via residuale, trasferimenti e passaggi ad anni successivi al primo, senza richiedere il superamento di una prova preliminare, ma sempre nei limiti dei posti divenuti vacanti per rinunce, abbandoni, trasferimenti o altri eventi idonei a determinare la definitiva vacanza del posto nella relativa coorte. Non esiste automatismo tra i posti disponibili o non coperti al primo anno e i posti disponibili negli anni successivi. Prima di pubblicare l'avviso per trasferimenti o passaggi, l'Ateneo deve completare lo scorrimento della graduatoria ministeriale relativo ai posti assegnati e accertare l'esistenza di ulteriori posti vacanti nelle singole coorti. L'iscrizione degli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale ha carattere preferenziale, mentre la procedura per gli altri studenti è residuale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità delle procedure di immatricolazione.

Norme richiamate

  • d.m. n. 583/2022, allegato 2, art. 12

    Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità [...] nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione.

    La disposizione disciplina l'iscrizione ad anni successivi al primo dei candidati che hanno partecipato alla selezione nazionale e sono utilmente collocati nella graduatoria, attribuendo loro una posizione preferenziale, subordinata al riconoscimento dei crediti e alla disponibilità di posti.

  • d.m. n. 583/2022, allegato 2, art. 13

    Le iscrizioni ad anni successivi al primo [...] possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede [...] o comunque [...] idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento.

    La disposizione disciplina in via residuale i trasferimenti e passaggi degli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale; i posti devono essere effettivamente divenuti vacanti nella relativa coorte e non possono derivare automaticamente dalla disponibilità del primo anno.

  • art. 3, comma 1, lett. a) e b), l. n. 264/1999

    In conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) e lett. b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo.

    La programmazione nazionale riguarda gli ingressi al primo anno; negli anni successivi non si istituiscono posti aggiuntivi, ma si considerano esclusivamente le vacanze determinatesi nelle singole coorti.

  • art. 74, comma 1, c.p.a.

    Il Collegio richiama i precedenti conformi della Sezione per la decisione semplificata della controversia.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il Collegio richiama i precedenti conformi della Sezione nell'apparato motivazionale.

Massime di principio

  • Gli artt. 12 e 13 dell'allegato 2 al d.m. n. 583/2022 disciplinano due procedure distinte per l'iscrizione ad anni successivi al primo: l'art. 12 riguarda i candidati che hanno partecipato alla selezione nazionale e sono utilmente collocati nella graduatoria, mentre l'art. 13 riguarda, in via residuale, gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale.
  • L'iscrizione ad anni successivi al primo dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale ha carattere preferenziale rispetto ai trasferimenti e passaggi degli altri studenti, ma resta subordinata al riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e all'effettiva disponibilità di posti nella relativa coorte.
  • I trasferimenti e passaggi disciplinati dall'art. 13 dell'allegato 2 al d.m. n. 583/2022 sono consentiti esclusivamente nei limiti dei posti divenuti definitivamente vacanti nella singola coorte per rinunce, abbandoni, trasferimenti, passaggi o altri eventi previsti dalla disciplina di Ateneo; non possono essere fondati su una generica disponibilità di posti al primo anno.
  • Non sussiste alcun automatismo tra i posti non coperti o disponibili nell'ambito della programmazione del primo anno e la disponibilità di posti negli anni successivi: l'Ateneo deve previamente completare lo scorrimento della graduatoria nazionale e accertare autonomamente le vacanze nelle singole coorti.
  • Prima di pubblicare un avviso per trasferimenti o passaggi ad anni successivi al primo, l'Ateneo deve verificare documentatamente la disponibilità di posti e ricostituire, nei limiti della programmazione originaria, la consistenza della relativa coorte; non è configurabile un obbligo di provvedere al di fuori dei presupposti stabiliti dal decreto ministeriale.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAccesso programmato ai corsi universitariAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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