Sentenza del 13/04/2023 n. 9887 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna la decisione di merito sostenendo: nullità della sentenza per motivazione apparente (mancata considerazione che i rifiuti prodotti nell'area portuale sono speciali e vengono autosmaltiti); violazione del principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) perché il Comune non avrebbe contestato la produzione e l'autosmaltimento; omissione di valutazione di documenti e perizia di parte che dimostrerebbero natura speciale dei rifiuti e superfici non tassabili; violazione della normativa sui rifiuti e del principio comunitario "chi inquina paga" (Direttiva 2008/98/CE e D.Lgs. 152/2006) per sostenere che l'autosmaltimento esclude o riduce la base imponibile; infine censura sull'errata determinazione delle superfici tassabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato sufficientemente, anche se sinteticamente, la decisione: il Comune è titolare del potere impositivo sulle aree portuali in mancanza di diversa regolamentazione (e avendo istituito il servizio), le superfici liquide e le banchine possono essere considerate "aree scoperte" ai fini della TARSU/TARI, e la semplice produzione e autosmaltimento di rifiuti speciali non esclude automaticamente l'obbligo tributario. La Corte ha richiamato l'onere del contribuente di effettuare la preventiva denuncia (art. 70 D.Lgs. n.507/1993) per ottenere l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile; in assenza di tale denuncia la dedotta natura speciale dei rifiuti e l'autosmaltimento non hanno rilevanza retroattiva. Sono inoltre richiamati i limiti del principio di non contestazione nel processo tributario e i vincoli dell'esame di legittimità (Cassazione non sindaca il merito se non per specifici vizi). Il ricorso è stato quindi respinto; non essendosi costituito il Comune non sono decise le spese di lite; è dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento integrativo per il ricorso ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU/TARI) art. 62
L'art. 62 definisce il presupposto impositivo (occupazione o detenzione di locali e aree scoperte). La Corte interpreta che anche banchine, pontili e specchi d'acqua possono rientrare nella nozione di aree scoperte tassabili; la produzione ordinaria di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esenzione dell'area.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 art. 70
L'art. 70 impone la preventiva denuncia per ottenere l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile. La Corte afferma che l'assenza di tale denuncia impedisce al contribuente di ottenere la riduzione per anni già prescritti.
art. 132 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 36
Norme sul dovere di motivazione delle decisioni: la Corte ricorda i limiti dell'impugnazione per motivazione apparente e conferma che la sentenza di merito supera il minimo costituzionale di motivazione.
art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione)
Il principio si applica anche nel processo tributario ma con limiti: la mancata contestazione dell'Amministrazione non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti quando l'atto impositivo originario già allega profili difformi; inoltre non crea un onere di allegazione aggiuntivo per l'amministrazione oltre l'atto impositivo.
art. 360 c.p.c. comma 1 (motivi di cassazione richiamati)
Il ricorso in Cassazione è stato valutato nei limiti delle ipotesi di legge (vizi di motivazione, omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme), con esclusione di sindacato di merito.
Direttiva 2008/98/CE e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 188
Richiamate dal ricorrente per sostenere che l'autosmaltimento escluderebbe la base imponibile; la Corte osserva tuttavia che la disciplina dei rifiuti non esclude per sé l'applicazione della tassa: la rilevanza fiscale dipende dalla normativa TARSU/TARI e dalla preventiva dichiarazione/documentazione.
DPR n.115/2002, art.13
Richiamato in relazione agli oneri connessi al ricorso in Cassazione (eventuale pagamento supplementare).
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali e il loro autosmaltimento non determinano automaticamente l'esenzione dalla TARSU/TARI: occorre differenziare le superfici e dimostrare, con preventiva denuncia e documentazione, che una parte di area produce solo rifiuti speciali.
- È obbligo del contribuente presentare la denuncia preventiva (art.70 D.Lgs. n.507/1993) per ottenere esclusioni o riduzioni; l'omessa denuncia rende inefficace, per gli anni controversi, la prova prodotta in giudizio sull'assenza di produzione di rifiuti urbani.
- Le aree portuali (banchine, pontili, specchi d'acqua) possono essere considerate "aree scoperte" ai fini della tassa se concretamente utilizzate da una comunità umana: pertanto sono generalmente tassabili salvo prova e denuncia preventiva contraria.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione ha limiti: la mancata presa di posizione dell'amministrazione sull'allegazione del contribuente non equivale sempre ad accoglimento, soprattutto quando l'atto impositivo contiene profili difformi; l'onere probatorio per l'esenzione parziale grava sul contribuente.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato: non si riesamina il merito della valutazione probatoria salvo vizi specifici di motivazione o omissione nell'esame di fatti decisivi; pertanto le doglianze meramente critiche sulla valutazione delle prove sono inammissibili.
- Per ottenere riduzioni o esenzioni future il contribuente può regolarizzare presentando la denuncia/variazione nei termini di legge, ma tale regolarizzazione non produce effetto retroattivo sugli anni già contestati se non provata in modo idoneo e tempestivo.
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