Cassazione Penale, Ordinanza n. 05719/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. I motivi erano due: il primo censurava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il secondo contestava l'eccessività della pena. La Corte rileva che il primo motivo è infondato perché le attenuanti generiche erano state già riconosciute, ma in equivalenza rispetto alla recidiva reiterata e specifica, con impossibilità di un giudizio di prevalenza per effetto dell'art. 69, ultimo comma, c.p. Il secondo motivo è ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo, confermando una pena di poco superiore al minimo edittale e indicando le ragioni per non ridurla ulteriormente.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute in favore dell'imputato, ma non potevano essere dichiarate prevalenti per la presenza della recidiva reiterata e specifica.
art. 69, ultimo comma, c.p.
La norma ostava al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'esercizio del potere discrezionale, secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire in aderenza ai criteri di gravità del fatto e di الشخصية del reo richiamati dalla norma.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla dosimetria della pena non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo che la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Le circostanze attenuanti generiche, se già riconosciute dal giudice di merito, non possono fondare un motivo di ricorso che ne assuma erroneamente il mancato riconoscimento.
- In presenza di recidiva reiterata e specifica, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche può essere legalmente precluso dall'art. 69, ultimo comma, c.p.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché il percorso motivazionale sia congruo e non arbitrario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →