Cassazione Civile, Ordinanza n. 34458/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastrico solare/terrazza di copertura di un edificio condominiale, che avrebbero danneggiato un appartamento sottostante. In un primo giudizio il proprietario danneggiato aveva chiesto, dopo un provvedimento interdittale, l'esecuzione dei lavori necessari e poi il risarcimento dei danni; in un secondo giudizio aveva chiesto la conferma di altra ordinanza interdittale e il risarcimento di ulteriori danni. Il tribunale aveva attribuito la responsabilità al solo proprietario esclusivo della terrazza in un giudizio, e in altro giudizio aveva condannato costui al risarcimento. La corte d'appello, riuniti i gravami, aveva invece ravvisato una concorrente responsabilità del condominio e del proprietario esclusivo della terrazza, rideterminando anche il quantum del danno e riformando parzialmente la liquidazione delle spese di primo e secondo grado. Gli eredi dell'originario attore hanno proposto due ricorsi per cassazione contro la medesima sentenza d'appello: il primo con cinque motivi, il secondo con sei motivi. I motivi riguardavano: asserita illegittima composizione del collegio d'appello alla luce dell'art. 6 CEDU e della sentenza costituzionale sui giudici ausiliari; violazione del contraddittorio e pronuncia ultra petita nella riliquidazione delle spese; illegittima compensazione delle spese in difetto dei presupposti di legge; violazione del giudicato sulle spese non impugnate; mancata separata liquidazione delle spese nei giudizi riuniti; e, quanto al merito del risarcimento, censura sulla riduzione o eliminazione di alcune voci di danno e sulla negazione di un ulteriore danno da mancato utilizzo dell'appartamento e di spese tecniche stragiudiziali. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato un vizio processuale decisivo: i ricorsi erano improcedibili per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata notificata con la relata e gli allegati PEC richiesti dall'art. 369 c.p.c.; inoltre il secondo ricorso era inammissibile perché proposto come atto integrativo del primo, in violazione del principio di consumazione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza, ma li ha dichiarati improcedibili. Ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata notificata con la relata, comprensiva degli allegati PEC, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha escluso l'operatività della deroga giurisprudenziale sulla procedibilità, perché tra la pubblicazione della sentenza e la notificazione del ricorso erano decorsi oltre sessanta giorni. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo ricorso, perché non sostitutivo ma meramente integrativo del primo, in violazione del principio di consumazione dell'impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 1172 c.c.
ricorso ex art. 1172 cod. civ.
è il titolo processuale originario del ricorso introduttivo davanti al tribunale per far cessare o prevenire il danno temuto da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare
art. 335 c.p.c.
i due ricorsi ... devono essere riuniti
i ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
onere di deposito di copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, comprensiva del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione
la mancata produzione della sentenza notificata e dei relativi allegati determina improcedibilità del ricorso, salvo la deroga giurisprudenziale sul termine breve
art. 325, secondo comma, c.p.c.
termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato
la deroga alla improcedibilità opera solo se dalla pubblicazione alla notificazione del ricorso non sia decorso il termine breve
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc civ.
indica il rito camerale seguito in Cassazione
art. 6 CEDU
ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata ... da un Tribunale ... costituito per legge
era invocato per contestare la composizione del collegio d'appello con giudici ausiliari
art. 112 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare pronunce ultra petita e riliquidazione d'ufficio delle spese e del danno
art. 2909 c.c.
violazione del giudicato (art. 2909 cod. civ.)
invocato per sostenere l'intangibilità del capo sulle spese non impugnato
art. 183, terzo comma, c.p.c.
richiamato come parametro del contraddittorio sulle questioni non trattate dalle parti
art. 92 c.p.c.
compensazione delle spese
richiamato per contestare la compensazione delle spese in assenza dei presupposti di legge
art. 91 c.p.c.
richiamato per censurare la liquidazione e la mancata separazione delle spese
art. 113 c.p.c.
pronuncia secondo equità anziché secondo diritto
richiamato per contestare una decisione ritenuta fondata impropriamente su equità
art. 114 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 113 c.p.c. per censurare il criterio di decisione adottato
art. 101, secondo comma, c.p.c.
pronuncia d'ufficio a sorpresa
invocato per lamentare la decisione su questioni non sottoposte al contraddittorio
artt. 2043, 2058, 1223 c.c.
violazione e falsa applicazione
richiamati per sostenere il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e alle restituzioni/voce di danno negate o ridotte
art. 115 c.p.c.
principio di non contestazione
invocato per sostenere che la prova del danno fosse incontestata
art. 167 c.p.c.
principio di non contestazione
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per la mancata contestazione specifica delle allegazioni attoree
artt. 832, 2697, 2727, 2729 c.c.
richiamati per sostenere la prova del danno da mancato godimento dell'immobile anche per presunzioni e danno figurativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione e degli allegati PEC richiesti dall'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo che dagli atti risulti comunque la tempestività dell'impugnazione entro il termine breve.
- La deroga alla sanzione di improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata opera solo se il collegamento tra data di pubblicazione e data di notificazione del ricorso consente di verificare, sin dal deposito, che l'impugnazione è stata proposta entro il termine breve.
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto con un unico atto; un successivo atto notificato per integrare o modificare il primo ricorso è inammissibile, poiché opera il principio di consumazione dell'impugnazione.
- La riunione di cause o di impugnazioni non elimina, di per sé, l'autonomia dei giudizi ai fini della liquidazione delle spese e della verifica dei relativi presupposti, ma la relativa censura non può essere esaminata se il ricorso è improcedibile.
- Quando la Corte non supera la verifica preliminare di procedibilità, resta assorbito l'esame delle doglianze di merito sulla responsabilità, sul quantum del danno e sulla liquidazione delle spese.
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