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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21536/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione (455 giorni in custodia cautelare) conseguente a decreto di fermo e convalida; il ricorrente deduceva che la sentenza di assoluzione (per non aver commesso il fatto) escludeva gli elementi posti a base del diniego dell'indennizzo, in particolare contestando l'interpretazione delle intercettazioni (somme riferite a un bonifico per un soggiorno versato dal padre) e la rilevanza del rinvenimento in casa dei genitori di arma, radio scanner e stupefacente, non collegati ai fatti in contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte distrettuale avesse adeguatamente motivato, valutando autonomamente elementi non esclusi dalla sentenza assolutoria (intercettazioni su disponibilità di denaro, ritrovamento di arma e strumenti riconducibili a capacità criminale, conversazioni indicative di contiguità con gruppo criminale e "frequentazioni ambigue"). Ha censurato il ricorrente per mancata autosufficienza dell'atto (non riportate e non allegate le parti delle intercettazioni o passi della sentenza che dimostrerebbero la diversa interpretazione) e per argomentazioni generiche e aspecifiche. Perciò il ricorso è inammissibile e Mancino è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    norma richiamata nel testo con riferimento al rinnovo della misura cautelare; indicata come base formale del provvedimento di proroga della custodia cautelare

  • art. 314, primo comma, cod. proc. pen.

    richiamato per definire la causa ostativa all'indennizzo: la condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente ritenuto responsabile dell'inammissibilità del ricorso

  • Sez. Unite, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    giurisprudenza richiamata per il principio che il dolo idoneo a escludere l'indennizzo può consistere anche in condotte volontarie che, secondo l'esperienza comune, creano uno stato di allarme sociale tale da giustificare l'intervento dell'autorità

  • Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)

    richiamata per il principio che il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell'interessato anche anteriormente e successivamente alla misura e al momento della conoscenza del procedimento a suo carico

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente tutti gli elementi probatori e può ritenere ostativa la riparazione se emergono condotte dolose o di colpa grave, anche se il giudice penale ha poi assolto l'imputato; l'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo.
  • Possono essere rilevanti ai fini della riparazione non solo i fatti che costituivano reato, ma anche frequentazioni ambigue, intercettazioni, ritrovamento di armi o strumenti idonei a dimostrare una capacità o contiguità criminale, purché adeguatamente motivate dal giudice.
  • Per impugnare con successo una decisione sulla riparazione è essenziale l'autosufficienza del ricorso: devono essere allegati o riportati testualmente i documenti, le trascrizioni e i passi di sentenza contestati, così da permettere alla Corte di verificare le censure; deduzioni generiche o aspecifiche sono destinate a essere respinte.
  • La motivazione della Corte della riparazione deve essere scrutinata in termini di logicità e congruità; contestare la diversa valutazione probatoria del giudice della riparazione rispetto al giudice del merito richiede indicazioni precise su quali elementi sarebbero stati erroneamente valorizzati o omessi.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se ritenuto colpevole nella determinazione dell'inammissibilità, l'onere di versare somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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