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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/407

Regolamento (UE) 2025/407 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32025R0407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE relativo alla Siria alla luce del mutato contesto politico conseguente alla caduta del regime di al-Assad. La scelta centrale è la sospensione di un ampio numero di divieti settoriali e individuali, accompagnata da nuove esenzioni e da un rafforzamento/riordino delle deroghe umanitarie. Restano tuttavia operativi il congelamento dei beni per determinate entità e i meccanismi di designazione, riesame e controllo delle misure restrittive.

Modifica del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, con sospensione di numerose misure settoriali e aggiornamento delle deroghe umanitarie e delle regole sugli elenchi.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive dell’UE in relazione alla Siria, nonché agli operatori economici, intermediari finanziari, esportatori, importatori e altri soggetti che effettuano operazioni connesse con fondi, risorse economiche, beni, servizi e attività vietate o sospese dal regolamento (UE) n. 36/2012. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta e uniforme in tutti gli Stati membri. La modifica incide su misure individuali e settoriali, incluse restrizioni finanziarie, commerciali, energetiche e di trasporto, ma sospende l’applicazione di varie disposizioni; restano invece rilevanti le misure di congelamento dei beni per le entità elencate e le deroghe/esenzioni specificamente previste. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2025/407 del Consiglio: modifica delle misure restrittive contro la Siria

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 36/2012, adottato nell’ambito delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Siria. Il considerando centrale è il mutato contesto politico conseguente alla caduta del regime di al-Assad e la volontà del Consiglio di favorire una transizione inclusiva, l’assistenza umanitaria, la ripresa economica, la ricostruzione e la stabilizzazione del Paese.

Contesto e finalità

Il Consiglio richiama le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024 e la decisione (PESC) 2025/406, adottata contestualmente, quale base PESC della presente modifica. La logica del nuovo intervento è duplice: da un lato alleggerire o sospendere parte significativa delle restrizioni settoriali e individuali; dall’altro mantenere un nucleo di misure di congelamento dei beni e di controllo sulle designazioni, con riesame costante dell’evoluzione della situazione sul terreno.

Sospensione delle misure settoriali e individuali

Il nuovo articolo 1 bis sospende l’applicazione di un’ampia serie di disposizioni del regolamento 36/2012, tra cui gli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 21 bis, 21 ter e 26 bis. Le intestazioni di tali articoli sono riscritte per chiarire che la loro applicazione è sospesa ai sensi dell’articolo 1 bis.

La sospensione riguarda dunque una parte rilevante delle restrizioni settoriali originariamente previste dal regime sanzionatorio siriano, con la conseguenza che le corrispondenti interdizioni non operano più nei limiti stabiliti dal regolamento modificativo.

Congelamento dei beni e prevenzione dell’elusione

Nonostante l’alleggerimento generale, l’articolo 14 continua a svolgere un ruolo centrale. È introdotto il paragrafo 2 bis, che mantiene congelati i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle entità dell’allegato II ter che, al 27 febbraio 2012, si trovavano al di fuori della Siria.

È altresì ribadito il divieto di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività dirette o indirette all’elusione delle misure di congelamento previste dai paragrafi 1, 2 e 2 bis. Per i professionisti, ciò implica che rimane essenziale il presidio dei flussi economico-finanziari riconducibili ai soggetti inseriti negli allegati.

Elenchi, motivazione delle designazioni e informazioni identificative

L’articolo 15 viene aggiornato per chiarire il contenuto degli allegati II, II bis e II ter. Tali allegati contengono le entità identificate dal Consiglio come associate ai responsabili della violenta repressione contro la popolazione civile in Siria o come soggetti che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono.

Gli allegati devono indicare:

  • i motivi dell’inserimento in elenco;
  • le informazioni necessarie all’identificazione, ove disponibili.

Per le persone fisiche, le informazioni possono includere nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di passaporto o carta d’identità, sesso, indirizzo e funzione/professione. Per persone giuridiche, entità e organismi, possono essere riportati denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

Deroghe umanitarie e supporto ai bisogni fondamentali

L’articolo 16 bis è riformulato per ampliare e sistematizzare la deroga umanitaria al congelamento dei fondi. I divieti dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari per l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per altre attività destinate a soddisfare bisogni umani fondamentali, quando tali attività sono svolte da soggetti qualificati.

Tra questi rientrano:

  • l’ONU, anche tramite programmi, fondi, entità e agenzie specializzate;
  • organizzazioni internazionali;
  • organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale dell’ONU e i loro membri;
  • ONG finanziate bilateralmente o multilateramente che partecipano ai piani di risposta umanitaria ONU o a cluster coordinati dall’OCHA;
  • organizzazioni e agenzie con certificazione o riconoscimento dell’UE o di uno Stato membro;
  • agenzie specializzate degli Stati membri;
  • personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi di tali soggetti, nei limiti della loro attività.

Sblocco di fondi per obbligazioni anteriori alla designazione

Il nuovo articolo 20 disciplina le autorizzazioni in deroga per pagamenti dovuti in base a rapporti giuridici sorti prima della designazione. Se un pagamento è dovuto in forza di un contratto, accordo o obbligazione precedente alla data di designazione, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni ritenute appropriate, purché il pagamento non sia ricevuto direttamente o indirettamente da un soggetto soggetto all’articolo 14.

Deroghe alle restrizioni settoriali per fini umanitari, civili e di ricostruzione

L’articolo 25 bis è sostituito e diventa una delle disposizioni più rilevanti per gli operatori. Esso prevede che i divieti dell’articolo 25 non si applichino quando le attività, incluse quelle accessorie, sono svolte al solo scopo di assistere la popolazione siriana tramite:

  • aiuti umanitari tempestivi;
  • sostegno a bisogni umani fondamentali;
  • erogazione di servizi di base;
  • altri scopi civili.

È inoltre esclusa l’applicazione dei divieti per attività dirette a ricostruzione, stabilizzazione, ripristino dell’attività economica, costruzione istituzionale, servizi di base o altri scopi civili.

Il paragrafo 3 elenca anche specifiche attività ulteriormente sottratte ai divieti dell’articolo 25, tra cui:

  • importazione, acquisto o trasporto nell’Unione di petrolio greggio o prodotti petroliferi dalla Siria;
  • partecipazione alla costruzione o installazione di nuove centrali elettriche in Siria;
  • joint venture con soggetti siriani attivi nella prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio o nella costruzione/installazione di nuove centrali elettriche, nonché concessione di prestiti o aumento di partecipazioni;
  • vendita, trasferimento o esportazione di jet fuel o additivi a persone in Siria o per uso in Siria;
  • accesso ad aeroporti dell’Unione per voli cargo operati da vettori siriani;
  • esportazione alla Banca centrale siriana di banconote e monete siriane di nuovo conio;
  • servizi accessori di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria connessi a tali attività.

Aggiornamento della disciplina delle designazioni e del riesame periodico

L’articolo 27 viene aggiornato per riferirsi alle persone, entità o organismi designati inclusi negli allegati II, II bis o II ter. L’articolo 32 conferma che il Consiglio, quando decide di applicare le misure dell’articolo 14 a un soggetto, modifica di conseguenza gli allegati pertinenti.

Gli elenchi sono soggetti a riesame periodico e, in ogni caso, almeno ogni 12 mesi. Per gli operatori, ciò significa che la permanenza in elenco e l’efficacia delle misure devono essere monitorate costantemente.

Entrata in vigore e valore vincolante

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Sospensione di numerose disposizioni del regolamento 36/2012

È inserito l’articolo 1 bis, che sospende l’applicazione degli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 21 bis, 21 ter e 26 bis. Per tali articoli, le intestazioni vengono modificate per indicare espressamente che la loro applicazione è sospesa ai sensi dell’articolo 1 bis.

Aggiornamento del divieto relativo ai beni di uso personale

All’articolo 11 ter, paragrafo 2, si precisa che il divieto del paragrafo 1 non si applica ai beni dell’allegato X se vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono destinati all’uso personale di persone fisiche che si spostano dall’UE o dei loro familiari diretti, limitatamente a effetti personali, masserizie o veicoli di loro proprietà non destinati alla vendita in Siria.

Congelamento dei beni per le entità dell’allegato II ter

All’articolo 14 è inserito il paragrafo 2 bis, secondo cui restano congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell’allegato II ter che il 27 febbraio 2012 si trovavano al di fuori della Siria. È inoltre vietata qualsiasi partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis.

Elenchi delle persone ed entità soggette a misure restrittive

L’articolo 15 precisa che negli allegati II, II bis e II ter sono elencate le entità identificate dal Consiglio come associate alle persone o entità responsabili della violenta repressione in Siria o come persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, ai fini dell’articolo 21. Gli allegati devono indicare i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, le informazioni identificative rilevanti per persone fisiche, giuridiche, entità e organismi.

Deroghe umanitarie al congelamento dei fondi

L’articolo 16 bis, paragrafo 1, è sostituito per ampliare e chiarire le ipotesi in cui i divieti dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari per l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per altre attività di soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali. Le attività ammesse sono quelle svolte da ONU e sue entità, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’ONU, ONG finanziate bilateralmente o multilateramente impegnate nei piani umanitari ONU, organismi certificati dall’UE o dagli Stati membri, agenzie specializzate degli Stati membri e soggetti collegati che agiscono in tale veste.

Autorizzazione allo sblocco di fondi per obbligazioni pregresse

Il nuovo articolo 20 consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, in deroga all’articolo 14 e alle condizioni ritenute appropriate, lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati quando il pagamento è dovuto in forza di un contratto, accordo o obbligazione sorti prima della data di designazione, purché il pagamento non sia ricevuto direttamente o indirettamente da una persona o entità soggetta all’articolo 14.

Deroghe alle restrizioni settoriali per fini umanitari, civili e di ricostruzione

L’articolo 25 bis è sostituito per prevedere che i divieti dell’articolo 25 non si applicano alle attività, comprese quelle accessorie, svolte esclusivamente per assistere la popolazione siriana mediante assistenza umanitaria tempestiva, soddisfacimento dei bisogni fondamentali, servizi di base o altri scopi civili. È inoltre prevista la non applicazione dei divieti per attività finalizzate a ricostruzione, stabilizzazione, ripristino dell’attività economica, costruzione istituzionale, servizi di base o altri scopi civili. Ulteriori esenzioni riguardano specifiche operazioni su petrolio greggio e prodotti petroliferi, centrali elettriche, joint venture nel settore energetico, jet fuel, accesso ad aeroporti UE per voli cargo di vettori siriani e esportazione alla Banca centrale siriana di banconote e monete siriane di nuovo conio, nonché l’assistenza tecnica, di intermediazione, finanziaria e finanziaria correlata.

Aggiornamento dei riferimenti alle persone/entità designate e riesame periodico

All’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), il riferimento è aggiornato alle persone, entità o organismi designati elencati negli allegati II, II bis o II ter. All’articolo 32, il Consiglio, quando decide di applicare misure dell’articolo 14, modifica di conseguenza gli allegati II, II bis o II ter; gli elenchi sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionalemisure restrittive finanziarieaiuti umanitari

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