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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39193/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a sottoporsi all'esame del liquido seminale finalizzato alla procreazione assistita, anche presso struttura sanitaria esterna ai sensi dell'art. 11 ord. pen. La Corte d'appello aveva negato tale autorizzazione; il Tribunale del riesame (Tribunale della Libertà) ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p., ritenendo il provvedimento impugnato una mera modalità esecutiva della custodia cautelare non suscettibile di appello cautelare. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 310 e 568 c.p.p., nonché degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui sono appellabili, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., solo i provvedimenti che incidono in maniera stabile e tendenzialmente permanente sul tasso di afflittività della misura cautelare; viceversa sono inappellabili i provvedimenti che dispongono modalità estemporanee e provvisorie di esecuzione della misura (come l'autorizzazione ad accertamenti da compiersi in una sola giornata). Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    L'art. 310 disciplina l'appellabilita' dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali. La Corte interpreta che sono appellabili solo i provvedimenti che incidono in modo stabile e permanente sul regime detentivo e sul tasso di afflittivita'; le modalita' esecutive temporanee non sono soggette ad appello cautelare.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma rilevante, ma la Corte non ha ritenuto che dall'art. 568 derivi la diversa appellabilita' del provvedimento impugnato; il motivo non ha trovato accoglimento.

  • art. 11 ord. pen.

    Norma invocata per ottenere l'autorizzazione a cure o accertamenti fuori dal luogo di detenzione. La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione richiesta fosse finalizzata a un accertamento da compiersi in una sola giornata e, dunque, costituisse una modalita' esecutiva temporanea della misura cautelare.

  • artt. 2, 3, 24, 111 Cost.

    Diritti costituzionali richiamati dal ricorrente (dignita', uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo). La Corte non ha ritenuto che la loro evocazione, senza dimostrazione che la decisione incidesse stabilmente sullo status libertatis, fosse sufficiente a rendere appellabile il provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza della Cassazione (segnalata nella motivazione)

    Sez. 6, n. 4418 del 18/11/1994; Sez. 4, n. 18202 del 28/03/2013; Sez. 4, n. 11406 del 23/02/2016; Sez. 1, n. 1536 del 03/10/2018

    Costanti pronunce secondo cui sono appellabili solo i provvedimenti che producono una modifica non contingente ma permanente delle modalita' di esecuzione della misura cautelare; permessi e autorizzazioni temporanee sono da considerarsi modalita' esecutive, inappellabili ex art. 310.

Massime di principio

  • Le decisioni che dispongono o negano autorizzazioni o permessi di breve durata (es. accertamenti sanitari da effettuare in una giornata) sono generalmente considerate modalita' esecutive temporanee e non sono appellabili ai sensi dell'art. 310 c.p.p.
  • Perche' un provvedimento in materia di misure cautelari sia appellabile occorre dimostrare che esso incide in modo stabile e durevole sul regime detentivo o sul tasso di afflittivita', cioe' comporti una modifica strutturale con effetti continuativi sulle condizioni della detenzione.
  • Se si vuole impugnare un diniego riguardante cure o trattamenti collegati a diritti fondamentali, e' necessario documentare il nesso diretto e la perdurante incidenza del provvedimento sullo status libertatis; altrimenti si rischia l'inammissibilita' per carenza di appellabilita'.
  • In situazioni simili conviene valutare alternative processuali: costruire la domanda come richiesta di modifica permanente del regime detentivo, chiedere misure alternative alla detenzione o provvedimenti organici piu' duraturi, o valutare rimedi costituzionali o amministrativi se i diritti invocati risultano concretamente compressi.
  • E' importante allegare prove mediche e elementi fattuali che attestino la necessita' continuativa della prestazione o la sua incidenza sulla vita e sulla dignita' del detenuto, per contrastare l'argomentazione della natura meramente 'estemporanea' dell'intervento richiesto.

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