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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26228/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata a un indagato per partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico, con contestazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e applicazione, in origine, degli arresti domiciliari sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi e della presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura limitatamente alla posizione dell'indagato, ritenendo non adeguatamente dimostrata l'attualità delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidiva/reiterazione. Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del riesame deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorso, il tribunale avrebbe erroneamente escluso l'attualità del pericolo valorizzando solo il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura, senza considerare note di polizia giudiziaria che attesterebbero la perdurante operatività del gruppo, la capacità organizzativa e la precedente applicazione di misure e una condanna non definitiva in altro procedimento per fatti analoghi. Il difensore ha resistito chiedendo il rigetto, sostenendo che la contestazione era chiusa a fatti commessi fino ad aprile 2022 e che mancava il requisito dell'attualità del pericolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e non contraddittorio: la contestazione cautelare era temporalmente delimitata fino ad aprile 2022, mancavano elementi attuali e specifici che dimostrassero la protrazione della condotta o l'attuale inserimento dell'indagato nel traffico illecito, e il mero richiamo all'attuale presenza di una piazza di spaccio nel quartiere non bastava a provare la persistente operatività del sodalizio contestato. La Corte ha inoltre rilevato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non può risolversi in una diversa lettura dei fatti; ha richiamato il principio per cui l'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza, ma richiede elementi recenti e concreti, e ha osservato che il motivo relativo a precedenti atti e a una sentenza non definitiva era aspecifico e non autosufficiente, perché fondato su atti non ritualmente documentati o allegati al fascicolo. Ne è conseguita la conferma dell'ordinanza impugnata e il venir meno della possibilità di sindacare nel merito la valutazione cautelare compiuta dal riesame.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La contestazione cautelare riguardava la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; per la Corte, ai fini cautelari, l'attualità delle esigenze deve essere desunta da specifici elementi di fatto, soprattutto quando la condotta associativa è risalente nel tempo.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e di sussistenza delle esigenze cautelari può essere vinta solo con elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi; il tempo trascorso rileva solo se di consistenza tale da superare la situazione di incertezza.

  • art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è deducibile la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma non una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del compendio indiziario.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    È richiamato per affermare l'onere di puntuale indicazione e documentazione degli atti su cui il ricorso si fonda, in coerenza col principio di autosufficienza dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti cautelari, il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una nuova valutazione del fatto o del materiale indiziario.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di un nuovo reato, ma richiede una continuità del periculum libertatis sorretta da elementi recenti e concreti, idonei a mostrare la persistenza della capacità criminale dell'indagato.
  • Quando la contestazione cautelare è temporalmente delimitata e il contributo dell'indagato è risalente, la permanenza delle esigenze cautelari deve essere dimostrata con dati specifici e non con mere inferenze sulla persistenza del contesto criminale.
  • Per i reati associativi in materia di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990 non opera la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio elaborata per l'associazione mafiosa; quindi l'attualità delle esigenze cautelari va provata in concreto.
  • Ai fini della prova contraria rispetto alla presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., il decorso del tempo è rilevante solo se, per ampiezza e contenuto, consente di superare i ragionevoli dubbi sulla persistenza delle esigenze cautelari.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se fondato su atti di indagine o provvedimenti di altri procedimenti, il ricorrente deve indicarli e documentarli in modo puntuale, altrimenti la censura è aspecifica.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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