Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44915/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.u.p. che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il G.u.p. aveva motivato il rigetto con plurime imprecisioni e lacune nella compilazione dell'istanza e con l'illeggibilità della copia del documento di identità allegato. La ricorrente deduceva violazione di legge (richiamando artt. 4 e 24 Cost., art. 4, comma 1 della direttiva citata e vari articoli della legge n. 217/1990) e vizio di motivazione, sostenendo che le dichiarazioni rese erano chiare e che il rigetto per illegibilità del documento non era una causa di invalidità prevista dalla legge; chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che il ricorso era costruito parzialmente in fatto, richiamava disposizioni abrogate (legge n. 217/1990) e si risolveva in proteste meramente avversative senza confrontarsi specificamente con il contenuto del provvedimento impugnato. Per tali ragioni il ricorso non assolveva la funzione di critica argomentata richiesta. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la motivazione è stata resa in forma semplificata ai sensi del decreto n. 84/2016 del Primo Presidente della Corte.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Invocate dalla ricorrente per sottolineare la rilevanza costituzionale del patrocinio a spese dello Stato; la Corte non ha affrontato nel merito tali profili a causa dell'inammissibilità del ricorso per motivi formali e di carenza argomentativa.

  • Direttiva del Parlamento e del Consiglio

    art. 4, comma 1, della direttiva n. 2016.19 (come indicato nel ricorso)

    Citata dalla ricorrente a sostegno del diritto all'assistenza legale; la Corte non ha effettuato un esame sostanziale della conformità del provvedimento alla direttiva per ragioni di ammissibilità del ricorso.

  • Legge 30 luglio 1990, n. 217

    artt. 74, 76, 79, 93, 96 e 97

    La Corte osserva che tali disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente ma risultano abrogate dall'art. 299 del d.P.R. n. 115/2002; l'uso di norme abrogate ha inciso sull'ammissibilità e sulla fondatezza delle doglianze.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata dalla Corte per ricordare l'abrogazione della legge n. 217/1990; ciò rende inapplicabili le disposizioni citate dalla ricorrente.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'assenza di colpa e ha quindi disposto la sanzione pecuniaria.

  • Corte Costituzionale

    sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Precedente richiamato dalla Corte di Cassazione sul tema della sanzionabilità in caso di inammissibilità priva di giustificazione di colpa; utilizzato per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione

    Consente la motivazione semplificata quando i principi applicati sono reiterati dalla giurisprudenza; il Collegio ne ha fatto applicazione nel caso in esame.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata nel testo)

    Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009

    I precedenti sono richiamati per affermare il principio che il ricorso deve confrontarsi specificamente e argomentare criticamente il provvedimento impugnato; doglianze generiche e meramente avversative sono inammissibili.

Massime di principio

  • Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere compilate con precisione e completezza: carenze formali o imprecisioni possono giustificare il rigetto.
  • Allegare documenti leggibili (in particolare il documento d'identità) è essenziale; l'illeggibilità può costituire motivo valido di rigetto dell'istanza.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato; critiche generiche o puramente avversative sono facilmente dichiarate inammissibili.
  • Occorre richiamare e argomentare norme vigenti: citare disposizioni abrogate indebolisce il ricorso e può determinarne l'inammissibilità.
  • Esiste il rischio di condanna alle spese e di applicazione di sanzioni pecuniarie se il ricorso è inammissibile e non è dimostrabile l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
  • La Corte può adottare motivazione semplificata quando la questione è pacifica nella giurisprudenza, ma ciò non elimina l'obbligo di formulare motivi chiari e specifici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.