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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32843/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione del Tribunale (che aveva applicato la causa di non punibilita prevista dall'art. 384 c.p.), ha condannato Volpe per favoreggiamento personale. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. poiché la Corte d'appello avrebbe utilizzato prove non valorizzate in primo grado (in particolare la testimonianza del maresciallo Ferri) e avrebbe proceduto senza rinnovare l'istruttoria; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto al contenuto della testimonianza del maresciallo Ferri (sulla consapevolezza di essere stato visto durante l'acquisto) e sull'interpretazione delle ragioni della reticenza dell'imputato; 3) mancata adozione di una misura sostitutiva della pena detentiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico: la difesa non aveva chiesto o precisato quale integrazione probatoria si volesse ottenere e la Corte d'appello ha legittimamente riconsiderato l'insieme delle prove senza rinnovare l'istruttoria, non essendovi lacune che lo imponessero. Sul secondo motivo ha ritenuto aspecifica la doglianza: la Corte territoriale ha esaminato la testimonianza del maresciallo Ferri e ha logicamente ricostruito che la reticenza di Volpe era finalizzata a non rivelare l'identita del fornitore, non a evitare sanzioni amministrative; tale ricostruzione era conforme alla giurisprudenza sul favoreggiamento dell'acquirente. Sul terzo motivo ha rilevato che i fatti risalgono al 28/5/2020 e che la sentenza aveva gia concesso la sospensione condizionale della pena; inoltre l'imputato non aveva formulato in appello la specifica richiesta di applicazione di pene sostitutive, per le quali il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi solo se esplicitamente invocata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3000.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, in caso di appello del pubblico ministero contro una assoluzione, la Corte d'appello può riformare la decisione valorizzando elementi probatori non valutati in primo grado senza obbligo di rinnovazione dell'istruttoria, salvo che sussista una lacuna probatoria che renda impossibile decidere sugli atti esistenti. L'onere di chiedere la rinnovazione era a carico della difesa.

  • art. 384 cod. pen.

    La causa di non punibilita invocata in primo grado non è stata ritenuta applicabile dalla Corte d'appello dopo la valutazione complessiva delle prove; la Cassazione ha confermato la legittimità della riforma operata dal giudice di merito.

  • art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha escluso che la reticenza dell'imputato fosse motivata dalla paura di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 75 (norma sulle misure per gli assuntori), ritenendo invece che la reticenza fosse finalizzata a non rivelare l'identità del pusher, quindi idonea a integrare il favoreggiamento.

  • art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La limitazione introdotta dalla riforma Cartabia in tema di applicazione di pene sostitutive non si estende retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma. Per fatti anteriori alla riforma, sospensione condizionale e pene sostitutive potevano coesistere nel quadro normativo vigente al tempo del fatto.

  • art. 20-bis cod. pen. e art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Secondo la giurisprudenza richiamata, il giudice d'appello deve esaminare l'applicabilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi solo se l'imputato ne formula specifica richiesta; la valutazione non è d'ufficio.

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero impugna un'assoluzione, la Corte d'appello può riformare la decisione valorizzando elementi probatori non considerati in primo grado senza necessariamente rinnovare l'istruttoria, a condizione che non sussistano lacune tali da rendere impossibile decidere sugli atti.
  • La parte che lamenta insufficienza probatoria deve indicare specificamente quali integrazioni richiede: motivi generici o aspecifici sono improcedibili in Cassazione.
  • La reticenza dell'acquirente di stupefacenti, se diretta a non rivelare l'identità del cedente e non motivata dalla sola volontà di evitare conseguenze amministrative, può integrare il reato di favoreggiamento personale.
  • Per ottenere l'applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi in sede d'appello, l'imputato deve formulare una specifica istanza; il giudice non può disporre d'ufficio tali misure se non richieste.
  • Le modifiche normative successive al fatto (es. riforma Cartabia) non si applicano retroattivamente se il fatto è anteriore all'entrata in vigore: occorre verificare il tempus commissi delicti.
  • In cassazione vanno contestati con precisione i presunti travisamenti (indicare le parti esatte travisate o le incongruenze) al fine di consentire una verifica sul punto; denunce generiche di errore motivazionale sono spesso dichiarate inammissibili.

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