Cassazione Civile, Ordinanza n. 17495/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo la determinazione con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva disposto la sospensione della licenza di esercizio del deposito fiscale, motivata da più profili e, in particolare, dall'insufficiente quantitativo di prodotto agevolato estratto, inferiore alla soglia del 30% del totale. Il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva, aveva respinto parzialmente l'appello, aveva disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su questioni di compatibilità tra normativa interna e diritto eurounitario e aveva dichiarato assorbita la precedente misura cautelare. La società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost. deducendo, con due motivi, il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato: con il primo, perché il giudice amministrativo avrebbe illegittimamente pronunciato sull'inefficacia della tutela cautelare nonostante la sentenza fosse non definitiva; con il secondo, perché avrebbe autonomamente risolto questioni interpretative di diritto UE, invadendo le attribuzioni della Corte di giustizia. L'Agenzia si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto/inammissibilità; le altre società coinvolte sono rimaste intimate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una critica alla ricostruzione della sentenza amministrativa e, al più, in un error in procedendo o in iudicando, senza integrazione dei limiti esterni della giurisdizione. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il giudice nazionale conserva il potere-dovere di interpretare il diritto dell'Unione e di operare il rinvio pregiudiziale senza che ciò comporti cessione o sconfinamento di giurisdizione; pertanto il ricorso pretendeva un controllo non consentito della Corte di cassazione sulle scelte ermeneutiche del Consiglio di Stato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 362, comma 1, c.p.c.
Consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione; non permette di censurare errori interpretativi o applicativi del giudice amministrativo che non oltrepassino i limiti esterni della giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
Richiamato come parametro del ricorso per cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato, ma non estende il sindacato della Corte alle valutazioni di merito o interpretative sul diritto UE.
art. 111 Cost.
Il controllo della Corte di cassazione riguarda la giurisdizione e non il merito delle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, salvo l'ipotesi estrema di radicale preclusione della tutela giurisdizionale.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è strumento di cooperazione interpretativa; il giudice nazionale non si spoglia della giurisdizione quando rimette questioni alla Corte di giustizia UE.
artt. 101-106 TFUE
Indicati come oggetto della questione pregiudiziale sulla compatibilità della disciplina interna dei depositi fiscali con il diritto eurounitario.
direttiva 2006/123/CE
Richiamata quale parametro eurounitario da confrontare con la disciplina interna oggetto di controversia.
direttiva 2008/118/CE
Richiamata quale parametro eurounitario da confrontare con la disciplina interna oggetto di controversia.
art. 23, comma 12, d.lgs. n. 504 del 1995
Norma nazionale che consente la sospensione della licenza del deposito fiscale; nel caso concreto è il presupposto del provvedimento amministrativo impugnato.
art. 23, commi 3 e 4, d.lgs. n. 504 del 1995
Norme interne sottoposte a scrutinio di compatibilità con il diritto dell'Unione tramite rinvio pregiudiziale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha consentito la trattazione camerale non partecipata del ricorso per cassazione.
art. 380-ter c.p.c.
Richiamato per escludere la pubblica udienza nel procedimento in esame.
L. 25 ottobre 2016, n. 197
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016, richiamata per l'applicazione del rito camerale.
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis
Disciplina il rito camerale applicabile al ricorso per cassazione nel caso di specie.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Base normativa per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost. è esperibile solo per denunciare un reale sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non è ammissibile quando si contesti soltanto l'errore interpretativo o applicativo del giudice amministrativo.
- La declaratoria del venir meno della misura cautelare, se letta nel contesto complessivo della motivazione, non integra di per sé un difetto di giurisdizione quando sia riconducibile alla valutazione del fumus o all'esito della decisione di merito.
- Il giudice nazionale è al tempo stesso giudice del diritto interno e interprete del diritto dell'Unione: il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non comporta alcuna cessione del potere giurisdizionale alla Corte di giustizia.
- La Corte di cassazione non può sindacare le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo in ordine al diritto UE, salvo l'ipotesi estrema in cui l'interpretazione adottata renda sostanzialmente inesistente o ineffettiva la tutela giurisdizionale.
- L'uso del rinvio pregiudiziale e la decisione di sollevare o meno quesiti alla Corte di giustizia rientrano nel normale esercizio della giurisdizione del giudice nazionale e non nella nozione di sconfinamento di giurisdizione.
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