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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34583/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola impugna l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per reati di associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori nonché per vari reati-fine di riciclaggio. I motivi principali: 1) carenza di gravi indizi di colpevolezza, con contestazione dell'uso del dolo eventuale per la partecipazione all'associazione e censura sull'affidamento a dichiarazioni di collaboratori prive di riscontri (art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen.); 2) mancata sussistenza delle esigenze cautelari e possibile applicazione di misure meno afflittive, con critica alla genericità e mancata individualizzazione della motivazione; 3) eccezione di inefficacia della misura per presunto deposito tardivo delle motivazioni oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione prioritaria dell'inefficacia della misura per ritardo nel deposito delle motivazioni, la Corte ha ritenuto la eccezione infondata: il dispositivo dell'ordinanza era stato depositato il 24/02/2024 (e non il 20/02/2024), per cui il termine di 45 giorni è stato rispettato (motivazioni depositate l'08/04/2024). I restanti motivi sono stati considerati aspecifici e quindi non proponibili in Cassazione, perché non attaccavano in modo puntuale le motivazioni del provvedimento impugnato né collegavano le censure agli elementi probatori indicati dal Tribunale (accertamenti patrimoniali, bancari e documentali, verifiche sulla presenza delle autovetture in Italia e Germania, intercettazioni, dispositivi sequestrati e dichiarazioni del collaboratore De Luca ritenute oggettivamente riscontrate). La Corte ha dunque confermato l'ammissibilità della misura; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e ha disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (senza conseguente rimessione in libertà).

Norme richiamate

  • art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen.

    La Corte rileva che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia devono essere valutate nel contesto e possono costituire grave indizio se riscontrate da elementi oggettivi (qui: indagini patrimoniali, intercettazioni, sequestri, riscontri internazionali).

  • art. 309, comma 10 cod. proc. pen.

    Il termine per il deposito delle motivazioni fissato dal tribunale del riesame è perentorio e la decorrenza del termine si calcola dalla data di deposito del dispositivo; il mancato rispetto può determinare l'inefficacia della misura, ma va verificato concretamente sulla base delle date di deposito effettive.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che risultano aspecifici, cioè non indicano in modo puntuale le ragioni per cui la motivazione impugnata sarebbe errata o insufficiente rispetto ai singoli capi contestati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Principio che consente la condanna alle spese e ad eventuali somme a titolo di ammenda o riparazione se il ricorso è inammissibile per colpa o mancanza di fondatezza formale.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo della Cancelleria di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto.

Massime di principio

  • Eccezione di inefficacia della misura per ritardo nel deposito delle motivazioni può essere sollevata anche per la prima volta in Cassazione, ma la verifica tiene conto della data effettiva di deposito del dispositivo: il termine di 45 giorni decorre da quella data.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e correlate alle singole motivazioni del giudice di merito; doglianze generiche sull'insussistenza di gravi indizi o delle esigenze cautelari sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia non sono automaticamente inadmissibili: possono integrare gravi indizi se corredate e riscontrate da elementi oggettivi (accertamenti patrimoniali, intercettazioni, sequestri, riscontri internazionali). L'attacco deve quindi dimostrare concretamente l'assenza di tali riscontri.
  • Per ottenere misure meno afflittive occorre contestare in modo puntuale la sussistenza delle esigenze cautelari attuali (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) e dimostrare l'assenza di elementi che giustifichino la permanenza del vincolo associativo o la capacità criminosa attuale.
  • Le obiezioni procedurali devono essere fondate su dati di fatto documentabili negli atti (es. date di deposito); ricostruzioni difensive non sostenute dalla documentazione rischiano di essere respinte come manifestamente infondate.

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