Cassazione Civile, Ordinanza n. 30964/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui all'odierno ricorrente è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per avere prodotto una partita di mosto bianco risultata irregolare all'esito di analisi chimiche, per la presenza di zucchero fotosintetico a ciclo C4 derivato da canna e/o mais. L'opposizione proposta davanti al Tribunale e poi l'appello sono stati respinti. In cassazione il produttore ha dedotto due motivi: 1) violazione delle norme sul campionamento e sulle analisi dei prodotti vitivinicoli, assumendo che il prelievo non fosse avvenuto secondo le modalità prescritte e che il campione non fosse rappresentativo, con conseguente inattendibilità delle analisi e invalidità della sanzione; 2) violazione dell'art. 15 L. n. 689/1981 e vizio motivazionale, sostenendo che l'obbligo di pagamento della sanzione si fosse estinto per omessa comunicazione degli esiti della richiesta revisione dell'analisi. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la disciplina sul campionamento e sulle analisi dettata dalle norme richiamate ha natura di criteri direttivi di massima e non impone un precetto assoluto, sicché la loro eventuale inosservanza non comporta di per sé nullità delle operazioni in assenza di espressa sanzione. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente, comprensibile e non apparente, fondata su un accertamento di fatto circa le modalità concordate del prelievo e l'idoneità rappresentativa del campione. Sul secondo ha confermato che le analisi erano da considerarsi irripetibili, con conseguente applicazione del meccanismo di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p., e ha quindi escluso la dedotta violazione dell'art. 15 L. n. 689/1981; ha anche escluso che la censura potesse tradursi in un sindacato sulla insufficienza della motivazione, non più deducibile in cassazione nei limiti prospettati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese perché il Ministero non ha svolto difese, e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 L. n. 689 del 1981
richiamato come base dell'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011
richiamato come disciplina del rito dell'opposizione
art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 260 del 2000
norma sanzionatoria applicata per la violazione contestata
Allegato VIII, parte I, lettera B), comma 3, Regolamento CE 1308/2013
fonte della regola tecnica violata secondo l'amministrazione
Regolamento CE 1493/1999
richiamato in relazione alla disciplina del prodotto vitivinicolo
art. 97 R.D. n. 1361 del 1926
norma invocata dal ricorrente in tema di campionamento e analisi
D.M. 12 marzo 1986
norma invocata dal ricorrente in tema di campionamento e analisi
Circolare ministeriale 22 ottobre 1988, prot. 20643
atto amministrativo invocato dal ricorrente sul campionamento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il controllo sulla motivazione è ristretto al solo minimo costituzionale, non essendo più deducibili insufficienza o mera contraddittorietà
art. 111, comma 6, Cost.
parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza
art. 15, comma 2, L. n. 689 del 1981
la revisione dell'analisi non opera quando le analisi siano irripetibili
art. 223 disp. att. c.p.p.
in caso di analisi irripetibili va dato avviso all'interessato del giorno, ora e luogo delle analisi, per consentire la partecipazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le prescrizioni sul campionamento e sulle analisi di prodotti alimentari o vitivinicoli hanno natura tendenzialmente direttiva: la loro inosservanza non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità del prelievo, salvo che la legge preveda espressamente una sanzione invalidante.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: è quindi inammissibile una doglianza che miri a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione, se la sentenza consente comunque di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice di merito.
- Quando un'analisi deve qualificarsi irripetibile per indisponibilità di ulteriori aliquote del campione, trova applicazione il meccanismo di garanzia previsto dall'art. 223 disp. att. c.p.p., non la revisione dell'analisi ai sensi dell'art. 15 L. n. 689/1981.
- In sede di legittimità, la valutazione del carattere rappresentativo del campione e dell'idoneità della metodica di prelievo resta rimessa al giudice di merito, purché sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30917/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30918/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30920/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30931/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →