Cassazione Penale, Sentenza n. 23417/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere (applicata il 21/07/2023) per il reato di tentato omicidio ai danni di Abrar Muhammad. Zahid deduce l'illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e il diniego degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico), richiamando la sua lunga incensuratezza, l'eccezionalità e la non ripetibilità della condotta e il fatto che la misura sia stata eseguita un mese dopo i fatti senza problemi di convivenza. Nawaz censura la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (sostenendo contraddizioni nelle deposizioni in ordine al suo ruolo) e il diniego degli arresti domiciliari per l'inidoneità del domicilio disponibile (abitazione del coimputato).
La decisione
Il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso di Zahid per manifesta infondatezza, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame logica e adeguata: erano presenti gravi indizi (dichiarazioni della vittima ritenuta attendibile, conferme di testimoni, video, filmati di videosorveglianza, referti medici e consulenza medico-legale) e elementi indicativi del pericolo di reiterazione (fuga, occultamento dell'arma). Zahid è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Nawaz è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto il GIP ha revocato la misura cautelare nei suoi confronti (ordinanza del 18/12/2023); per tale motivo non è disposta condanna alle spese nei suoi confronti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Fondamento della richiesta di riesame cui è subentrato il provvedimento del Tribunale; la decisione del riesame è stata valutata dalla Corte come logicamente motivata in relazione alle esigenze cautelari.
art. 475-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il controllo a distanza (evidenziata dalla difesa come alternativa alla custodia); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il diniego di misure più miti, valutando elementi specifici sulla capacità di autocontrollo e sulla pericolosità.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio relativo alla concretezza dell'interesse ad impugnare: la Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso è inammissibile se l'interessato è stato rimesso in libertà nel frattempo, poiché l'accoglimento non avrebbe effetto pratico.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta) e giurisprudenza successiva
Richiamato il principio consolidato che rende inammissibile il ricorso avverso misure cautelari quando la misura è sopravvenuta revocata/rimesa in libertà, con conseguente carenza d'interesse dell'impugnazione.
Massime di principio
- La conferma della custodia cautelare richiede motivazione logica su gravità del fatto, gravi indizi e pericolo di reiterazione; elementi come video, testimonianze coerenti e referti medici rafforzano notevolmente la posizione cautelare.
- L'incensuratezza dell'indagato non è un dato assoluto: può perdere rilievo se la condotta è particolarmente violenta e sono presenti elementi che suggeriscono rischio di reiterazione (fuga, occultamento dell'arma, comportamenti post-fatto).
- Il diniego di misure alternative (arresti domiciliari o controllo elettronico) deve essere motivato con specifici indici relativi all'affidabilità e alla capacità di rispetto delle prescrizioni; valutazioni meramente speculative o richieste di riesame del merito probatorio non sono ammissibili in Cassazione.
- Se la misura cautelare viene revocata nel corso del giudizio, il ricorso avverso la misura può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: l'impugnazione perde oggettivamente la sua utilità pratica.
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare liberamente la prova: le censure che chiedono una diversa lettura globale degli elementi probatori, senza evidenziare vizi logico-giuridici della motivazione, risultano inammissibili o destinate al rigetto.
- Ricorrere in Cassazione con motivazioni manifestamente infondate può comportare condanna alle spese e, in casi di irritualità dell'impugnazione, anche all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende.
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