Cassazione Penale, Sentenza n. 583/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di corruzione (artt. 110, 319 e 319‑bis c.p.) e truffa aggravata (art. 640‑bis c.p.). La contestazione riguarda l'inserimento, da parte di dipendenti dell'Ufficio Gestione Trattamento Economico della ASL Napoli 1 Centro, di voci retributive fittizie nel software degli statini paga con erogazione illecita di complessivi euro 340.028,88. Mandolfi ha dedotto violazioni relative alla motivazione e alla valutazione delle intercettazioni e della prova, sostenendo di essere stata scambiata con altra dipendente (Guarrera) e di non esserne l'autrice; ha altresì impugnato la qualificazione del fatto e il diniego delle attenuanti. Alfano ha contestato la qualificazione della sua condotta come concorso in corruzione (sostenendo di essere mero intermediario/commesso privo della possibilità materiale di inserire dati), prospettando alternativamente il reato di traffico di influenze e lamentando il mancato riconoscimento di attenuanti e della minore gravità della sua posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (alcuni anche come inammissibili) confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte d'appello: le intercettazioni, le dichiarazioni del dirigente, la documentazione e la condotta dei beneficiari (compresa la volontà di restituire le somme, che ha evidenziato il nesso sinallagmatico) sono state ritenute sufficienti a provare la corruzione e la truffa. La Cassazione ha inoltre escluso la ricostruzione difensiva che riduceva la responsabilità a mera intermediazione o ad attività estranea, affermando che l'apporto degli imputati era essenziale per la realizzazione delle indebite erogazioni. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento di attenuanti non dedotte in appello. Dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile; conferma la responsabilità per l'ingiusto profitto complessivo di euro 340.028,88 in capo ai percipienti/concorrenti.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato: applicato per ricondurre la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella realizzazione degli illeciti (concorrenti materiali ed extranei/intermediari).
art. 319 cod. pen.
Fattispecie di corruzione: la Corte ha qualificato la condotta come corruzione poiché è stato dimostrato il nesso sinallagmatico tra atto contrario ai doveri d'ufficio e la dazione/beneficio ricevuto.
art. 319‑bis cod. pen.
Aggravante/recidiva collegata alla corruzione: la Corte d'appello e la Cassazione hanno valutato e motivato l'applicazione/contestazione dell'aggravante con riferimento alla gravità delle modalità.
art. 640‑bis cod. pen.
Truffa aggravata con illecito utilizzo di artifici informatici/strumenti: applicata per le indebite erogazioni determinate dall'inserimento fittizio delle voci retributive nel software payroll.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalle difese per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure costituivano mera diversa lettura della prova e non una mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione rilevante in Cassazione.
art. 346‑bis cod. pen.
Norma sul traffico di influenze illecite: la Corte ha ricordato il carattere sussidiario rispetto alla corruzione e ha escluso la sua applicazione in presenza del nesso causale tipico della corruzione, ritenendo che l'attività di intermediazione potesse essere assorbita nella fattispecie corruttiva.
art. 62‑bis cod. pen.
Circostanza attenuante (per recidiva/caratteristiche personali): la Corte ha valutato il diniego delle attenuanti generiche come motivato e proporzionato alla gravità e reiterazione dei fatti.
art. 132 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena rispetto ai parametri indicati.
art. 133 cod. pen.
Parametri per la determinazione della pena e motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione e la Cassazione l'ha ritenuta corretta.
art. 323‑bis cod. pen.
Attenuante speciale invocata in sede di cassazione ma non dedotta in appello: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la questione non era stata devoluta al giudice d'appello.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione della prova dei giudici di merito: sono ammissibili in sede di legittimità solo censure relative a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- Intercettazioni, dichiarazioni di dirigenti, documentazione amministrativa e comportamenti dei beneficiari (es. restituzione o impegno a restituire) possono concorrere a stabilire il nesso sinallagmatico necessario per la corruzione anche in assenza di un documento scritto che formalizzi l'accordo.
- L'attività di intermediazione può integrare il reato di corruzione se è funzionale e necessaria al perfezionamento dell'accordo corruttivo; non sempre è configurabile invece il reato di traffico di influenze, che è sussidiario e strutturalmente diverso (prezzo destinato alla mediazione, non all'agente pubblico).
- La mancanza di riscontri documentali singoli non esclude la responsabilità se sussiste una pluralità di elementi convergenti che, insieme, dimostrano la condotta illecita.
- Questioni relative al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento di attenuanti devono essere adeguatamente dedotte e sviluppate in appello; se non devolute al giudice di appello, non sono rimediabili in Cassazione.
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