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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 583/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di corruzione (artt. 110, 319 e 319‑bis c.p.) e truffa aggravata (art. 640‑bis c.p.). La contestazione riguarda l'inserimento, da parte di dipendenti dell'Ufficio Gestione Trattamento Economico della ASL Napoli 1 Centro, di voci retributive fittizie nel software degli statini paga con erogazione illecita di complessivi euro 340.028,88. Mandolfi ha dedotto violazioni relative alla motivazione e alla valutazione delle intercettazioni e della prova, sostenendo di essere stata scambiata con altra dipendente (Guarrera) e di non esserne l'autrice; ha altresì impugnato la qualificazione del fatto e il diniego delle attenuanti. Alfano ha contestato la qualificazione della sua condotta come concorso in corruzione (sostenendo di essere mero intermediario/commesso privo della possibilità materiale di inserire dati), prospettando alternativamente il reato di traffico di influenze e lamentando il mancato riconoscimento di attenuanti e della minore gravità della sua posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (alcuni anche come inammissibili) confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte d'appello: le intercettazioni, le dichiarazioni del dirigente, la documentazione e la condotta dei beneficiari (compresa la volontà di restituire le somme, che ha evidenziato il nesso sinallagmatico) sono state ritenute sufficienti a provare la corruzione e la truffa. La Cassazione ha inoltre escluso la ricostruzione difensiva che riduceva la responsabilità a mera intermediazione o ad attività estranea, affermando che l'apporto degli imputati era essenziale per la realizzazione delle indebite erogazioni. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento di attenuanti non dedotte in appello. Dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile; conferma la responsabilità per l'ingiusto profitto complessivo di euro 340.028,88 in capo ai percipienti/concorrenti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato: applicato per ricondurre la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella realizzazione degli illeciti (concorrenti materiali ed extranei/intermediari).

  • art. 319 cod. pen.

    Fattispecie di corruzione: la Corte ha qualificato la condotta come corruzione poiché è stato dimostrato il nesso sinallagmatico tra atto contrario ai doveri d'ufficio e la dazione/beneficio ricevuto.

  • art. 319‑bis cod. pen.

    Aggravante/recidiva collegata alla corruzione: la Corte d'appello e la Cassazione hanno valutato e motivato l'applicazione/contestazione dell'aggravante con riferimento alla gravità delle modalità.

  • art. 640‑bis cod. pen.

    Truffa aggravata con illecito utilizzo di artifici informatici/strumenti: applicata per le indebite erogazioni determinate dall'inserimento fittizio delle voci retributive nel software payroll.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle difese per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure costituivano mera diversa lettura della prova e non una mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione rilevante in Cassazione.

  • art. 346‑bis cod. pen.

    Norma sul traffico di influenze illecite: la Corte ha ricordato il carattere sussidiario rispetto alla corruzione e ha escluso la sua applicazione in presenza del nesso causale tipico della corruzione, ritenendo che l'attività di intermediazione potesse essere assorbita nella fattispecie corruttiva.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Circostanza attenuante (per recidiva/caratteristiche personali): la Corte ha valutato il diniego delle attenuanti generiche come motivato e proporzionato alla gravità e reiterazione dei fatti.

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena rispetto ai parametri indicati.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena e motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione e la Cassazione l'ha ritenuta corretta.

  • art. 323‑bis cod. pen.

    Attenuante speciale invocata in sede di cassazione ma non dedotta in appello: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la questione non era stata devoluta al giudice d'appello.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione della prova dei giudici di merito: sono ammissibili in sede di legittimità solo censure relative a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
  • Intercettazioni, dichiarazioni di dirigenti, documentazione amministrativa e comportamenti dei beneficiari (es. restituzione o impegno a restituire) possono concorrere a stabilire il nesso sinallagmatico necessario per la corruzione anche in assenza di un documento scritto che formalizzi l'accordo.
  • L'attività di intermediazione può integrare il reato di corruzione se è funzionale e necessaria al perfezionamento dell'accordo corruttivo; non sempre è configurabile invece il reato di traffico di influenze, che è sussidiario e strutturalmente diverso (prezzo destinato alla mediazione, non all'agente pubblico).
  • La mancanza di riscontri documentali singoli non esclude la responsabilità se sussiste una pluralità di elementi convergenti che, insieme, dimostrano la condotta illecita.
  • Questioni relative al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento di attenuanti devono essere adeguatamente dedotte e sviluppate in appello; se non devolute al giudice di appello, non sono rimediabili in Cassazione.

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