Sentenza n. 14575/2026 - Roma, Sezione 4T
avverso il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal ricorrente in data 18/02/2026 a mezzo PEC, integrata in pari data e in data 19/02/2026; e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi richiesti; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'esibizione dei documenti richiesti, entro il termine fissato dal Tribunale adito, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi alla formazione della graduatoria e all’applicazione delle quote di riserva nel concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo aver partecipato a un concorso pubblico per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, superato la prova scritta e non risultando tra i vincitori, ha presentato istanza di accesso ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990. Ha richiesto i verbali della Commissione relativi alla graduatoria, l’elenco dei riservatari suddivisi per categoria, la documentazione sui criteri di applicazione delle quote di riserva e della riduzione proporzionale, la propria domanda con l’indicazione dello stato della riserva, la verifica dell’iscrizione dei vincitori riservatari al CPI e dello stato di disoccupazione, nonché il punteggio dell’ultimo vincitore riservatario ex l. n. 68/1999. Le Amministrazioni non hanno tempestivamente riscontrato l’istanza, determinando il silenzio-rigetto. Nel corso del giudizio, Formez PA ha comunicato il punteggio dell’ultimo riservatario ex l. n. 68/1999 e il numero dei candidati riservatari collocati anteriormente al ricorrente, mentre le Amministrazioni hanno depositato il verbale della Commissione esaminatrice, l’allegato e l’estratto della graduatoria. Il ricorrente ha inoltre chiesto di verificare la titolarità della riserva di tutti i vincitori e idonei, domanda ritenuta diretta a ottenere lo svolgimento di un’attività amministrativa e non l’ostensione di documenti. Quanto all’elenco completo dei riservatari, sono stati dedotti i limiti derivanti dalla tutela della riservatezza dei controinteressati e dall’assenza, per alcune categorie, di un interesse concreto e attuale all’accesso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel corso del giudizio erano stati messi a disposizione del ricorrente il punteggio dell’ultimo vincitore riservatario ex l. n. 68/1999, la documentazione relativa alla sua domanda, i dati sul numero dei riservatari collocati anteriormente e il verbale della Commissione con i conteggi delle riserve. Ha escluso che l’accesso potesse essere utilizzato per imporre all’Amministrazione una verifica generalizzata della titolarità della riserva, dell’iscrizione al CPI e dello stato di disoccupazione, trattandosi di attività amministrativa e non di documenti già formati; tale controllo spetta comunque al Ministero nei confronti dei soggetti assunti, secondo il bando. Ha respinto la richiesta di rilascio dell’elenco completo dei riservatari, rilevando i problemi di tutela della riservatezza, particolarmente intensi per i dati connessi alla legge n. 68/1999, nonché l’assenza di un interesse tutelato rispetto ai riservatari appartenenti ad altre categorie. Ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso, ordinando alle Amministrazioni di rilasciare entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza la graduatoria dei candidati riservatari ex l. n. 68/1999, vincitori e idonei, in forma anonimizzata mediante i codici alfanumerici di candidatura. Il rilascio è stato ritenuto possibile senza comunicazione ai controinteressati proprio in ragione dell’anonimizzazione. Le spese sono state integralmente compensate per la soccombenza reciproca, la collaborazione di Formez PA e la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto
L’accesso documentale presuppone l’esistenza di documenti amministrativi già formati e un interesse concreto e attuale collegato alla loro conoscenza; non può essere diretto a ottenere dall’Amministrazione lo svolgimento di attività o verifiche.
art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990
soggetti controinteressati
Sono controinteressati coloro che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza; tale posizione deve essere bilanciata con l’interesse conoscitivo dell’istante.
art. 23 l. 241/1990
i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, con particolare riferimento all’interesse sanitario
La tutela della riservatezza può limitare l’accesso a documenti contenenti dati personali, soprattutto quando siano collegati a condizioni tutelate dalla legge n. 68/1999 e a dati relativi allo stato di salute.
art. 25 l. 241/1990
diritti di ricerca e accesso
L’esercizio dell’accesso è subordinato anche al pagamento dei diritti e dei costi previsti dal regolamento applicabile, inclusi quelli connessi alle comunicazioni ai controinteressati.
art. 116, comma 4, c.p.a.
condanna delle Amministrazioni resistenti all’esibizione dei documenti richiesti
Nel giudizio in materia di accesso il giudice può ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti, fissando il termine per l’adempimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione delle categorie particolari di dati personali, con conseguente necessità di oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento disposto dal giudice.
Massime di principio
- L’accesso documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 può avere a oggetto soltanto documenti amministrativi già formati e detenuti dall’Amministrazione; non può essere utilizzato per ottenere lo svolgimento di verifiche, controlli o altre attività amministrative non consistenti nell’ostensione di documenti.
- Nel giudizio sull’accesso, la sopravvenuta disponibilità dei documenti richiesti determina la carenza di interesse limitatamente alle richieste già soddisfatte, mentre il giudizio può proseguire per le ulteriori domande non definite.
- L’interesse all’accesso deve essere concreto, attuale e collegato a una situazione giuridicamente tutelata; non è sufficiente una richiesta esplorativa o generalizzata di informazioni su soggetti e categorie non direttamente rilevanti per la posizione dell’istante.
- Quando i documenti richiesti contengono dati personali dei controinteressati, il diritto di accesso deve essere bilanciato con la riservatezza. Il bilanciamento può condurre al rilascio parziale o anonimizzato dei documenti, mediante l’oscuramento dei dati identificativi e sensibili.
- La graduatoria di candidati appartenenti a una categoria riservataria può essere ostesa in forma anonimizzata mediante codici alfanumerici, quando tale modalità consenta di soddisfare l’interesse conoscitivo dell’istante riducendo il rischio di divulgazione di dati personali e sensibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 997/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 998/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 14598/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5076/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5077/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5078/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →