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Sentenza

Sentenza n. 1124/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 609 del 2025.

Giustizia amministrativa202600229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 609 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 609 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero dell’istruzione e del merito in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione coattiva del giudicato, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siracusa era irrevocabile, era stata notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e che risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, dopo la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e prevedere, per l’ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce la decisione del ricorso per ottemperanza quando dagli atti risultino la definitività del titolo, la sua notificazione e l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza relativo all’esecuzione di un diritto alla Carta elettronica docente, il giudice può tenere conto della natura della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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