Sentenza n. 2092/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto identificato n. K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 17 agosto 2022, notificato il 2 settembre 2022 a mezzo sistema Cives con verbale di notifica redatto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro in data 21 settembre 2022 con il quale è stata respinta l'istanza presentata in data 28 settembre 2018 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato sulla base dei plurimi precedenti e delle denunce penali a carico del coniuge convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'Amministrazione, previo preavviso di rigetto, aveva respinto l'istanza in ragione di plurime denunce a carico del coniuge convivente, riferite agli anni 2014, 2019 e 2020, comprese contestazioni per contraffazione, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, incompletezza dell'istruttoria e carenza di motivazione, lamentando che il diniego valorizzasse condotte non proprie, nonostante la sua incensuratezza, il buon inserimento sociale e l'assenza di esiti penali sfavorevoli per il coniuge, il quale aveva concluso positivamente la messa alla prova. Ha inoltre invocato il principio della personalità della responsabilità penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego adeguatamente istruito e motivato. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un giudizio ampiamente discrezionale di opportunità e di prognosi sull'ottimale inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Tale valutazione può estendersi al nucleo familiare, soprattutto quando si tratti di un coniuge convivente, poiché la stabilità del rapporto e il legame affettivo possono incidere sull'affidabilità complessiva e sulle prospettive di integrazione del nucleo. La pluralità delle condotte contestate al coniuge, distribuite nell'arco temporale 2014-2020 e ricadenti nel decennio anteriore alla domanda, è stata ritenuta idonea a sostenere il giudizio prognostico negativo, anche a prescindere dagli esiti del procedimento penale. Il giudice ha inoltre ritenuto che le condotte potessero essere considerate sul piano amministrativo senza violare la personalità della responsabilità penale, trattandosi di una valutazione distinta da quella penale. L'incensuratezza e l'integrazione sociale della ricorrente sono state considerate condizioni ordinarie e necessarie, ma non sufficienti, per la concessione della cittadinanza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale di opportunità, integrazione e affidabilità del richiedente, non limitata alla mera assenza di precedenti personali.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
I requisiti richiesti per ingresso e soggiorno regolare rappresentano condizioni minime e ordinarie, non sufficienti di per sé per ottenere la cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La regolarità del soggiorno e l'assenza di pericolosità costituiscono presupposti ordinari del soggiorno, ma non esauriscono la valutazione richiesta per la cittadinanza.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La tutela dall'espulsione degli stranieri conviventi con parenti di cittadinanza italiana è considerata nel quadro degli effetti e dei rischi connessi all'acquisto della cittadinanza.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il regime del permesso di soggiorno per motivi familiari e i benefici connessi ai rapporti familiari costituiscono elementi rilevanti nella valutazione amministrativa dell'affidabilità del nucleo.
artt. 473, 474 e 648 c.p.
Le denunce per contraffazione, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione possono essere valutate dall'Amministrazione, sul piano prognostico-amministrativo, anche indipendentemente dall'esito penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione integra un esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, fondato su una valutazione complessiva e prognostica dell'effettiva integrazione del richiedente e della sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l'Amministrazione può considerare, oltre alla posizione personale dell'istante, anche la situazione del nucleo familiare e in particolare le condotte penalmente rilevanti di un coniuge convivente, quando il rapporto stabile e il legame affettivo siano ritenuti indicativi delle prospettive di integrazione e affidabilità del nucleo.
- Le risultanze fattuali di vicende penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche se il procedimento penale non si è concluso con una condanna o ha avuto esito favorevole mediante messa alla prova, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- L'incensuratezza, l'assenza di pericolosità sociale e l'inserimento lavorativo o sociale dello straniero costituiscono condizioni ordinarie e necessarie per il soggiorno regolare, ma non sono sufficienti, da sole, a fondare la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.
- La pluralità di condotte penalmente rilevanti del coniuge convivente, collocate nel decennio anteriore alla domanda e valutate nel loro complesso, può legittimamente sostenere un giudizio prognostico negativo sull'opportunità di concedere la cittadinanza, purché il provvedimento esponga i fatti considerati e il percorso logico seguito.
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