Sentenza n. 15596/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza numero -OMISSIS- e per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 3 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 9, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 3 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 9, lettera f), della legge n. 91/1992, nonché la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato la sottoscrizione del decreto di concessione della cittadinanza, circostanza documentata mediante schermata Cives e ritenuta interamente satisfattiva della pretesa ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La cessazione è stata concordemente richiesta dalle parti. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese in applicazione della soccombenza virtuale, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la sopravvenuta adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve ritenersi interamente satisfattiva della pretesa del ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione dell’atto richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata e le parti concordano, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, se integralmente satisfattiva della pretesa, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando il giudizio si conclude per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione la cui inerzia ha dato origine al ricorso.
Come è indicizzato
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