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Ordinanza

Ordinanza del 30/07/2019 n. 20466 - Corte di Cassazione

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborsi - Accertamento induttivo - Domanda di rimborso - Termine di prescrizione - Sospensione per effetto di contenzioso relativo ad accertamento induttivo riferito alla medesima annualità - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, quando l’Ufficio emette un accertamento induttivo ricostruendo globalmente il reddito e le operazioni IVA di una determinata annualità e, per la stessa annualità, il contribuente vanta un credito chiesto a rimborso, l’impugnazione dell’accertamento interrompe la prescrizione decennale dell’intero credito. La prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza necessità di instaurare un autonomo giudizio sul rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata, con annullamento del diniego di rimborso e compensazione delle spese.

IVA: effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione del rimborso in caso di accertamento induttivo globale sulla stessa annualità

IVA e prescrizione del credito da rimborso

La pronuncia riguarda il rapporto tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente e l’accertamento induttivo emesso dall’Amministrazione finanziaria per la medesima annualità. La Corte di cassazione ha riconosciuto che, quando l’accertamento investe globalmente la dichiarazione e determina un debito d’imposta incompatibile con il credito esposto, la controversia sull’accertamento comprende necessariamente anche la verifica dell’esistenza del credito da rimborso.

Vicenda processuale

La società aveva maturato un credito IVA relativo all’anno 1995 e ne aveva originariamente chiesto il rimborso. Dopo il fallimento, il curatore aveva presentato una nuova domanda di rimborso il 10 dicembre 2011, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato, tra l’altro, l’avviso di accertamento IVA emesso dall’Ufficio nel corso dei controlli relativi alla precedente richiesta di rimborso.

Il diniego dell’Amministrazione era stato inizialmente annullato dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo prescritto il credito e negando l’esistenza di un collegamento genetico o funzionale tra gli accertamenti connessi alla domanda originaria e quella presentata dal curatore.

Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Collegamento tra accertamento e credito IVA

La Corte ha ritenuto che nell’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione IVA 1995 dovesse essere ricompreso anche l’accertamento negativo dell’esistenza del credito esposto per la stessa annualità e oggetto della domanda di rimborso.

Non possono infatti coesistere, con riferimento allo stesso periodo d’imposta e alla stessa dichiarazione IVA:

  • un debito per maggiore imposta accertato dall’Ufficio;
  • un credito per eccedenza d’imposta spettante al contribuente.

In assenza di elementi che dimostrassero l’utilizzo di presupposti di fatto o di diritto differenti, oppure di una diversa causa petendi, la contestazione contenuta nell’avviso di rettifica implicava necessariamente il disconoscimento del credito IVA richiesto a rimborso.

La relazione tra le due posizioni è stata qualificata come di corrispondenza biunivoca: il riconoscimento della debenza dell’imposta comporta l’azzeramento del credito per eccedenza, mentre l’insussistenza della pretesa fiscale conduce automaticamente al riconoscimento dell’esistenza del credito chiesto a rimborso.

Effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione

Secondo la Corte, il giudizio tributario aveva ad oggetto, in via alternativa, la verifica di una delle due contrapposte pretese: il debito IVA contestato dall’Amministrazione oppure il credito IVA vantato dal contribuente.

Ne consegue che la domanda giudiziale proposta contro l’avviso di accertamento ha prodotto l’effetto interruttivo previsto dall’art. 2943, comma 2, c.c. sul termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso. Ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., il decorso della prescrizione è rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio.

L’effetto interruttivo e sospensivo ha riguardato l’intero credito, non soltanto una parte formalmente oggetto di contestazione, perché l’accertamento induttivo aveva disconosciuto globalmente la ricostruzione del reddito e delle operazioni rilevanti ai fini IVA e aveva negato in radice l’esistenza del credito.

Distinzione rispetto alle poste non contestate

La Corte ha richiamato precedenti secondo cui, in materia di rimborso dell’eccedenza IVA previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, l’impugnazione delle sole poste disconosciute dall’Ufficio non produce effetti interruttivi o sospensivi sulle poste non contestate comprese nell’eccedenza complessiva.

In tali casi, l’effetto della domanda giudiziale opera esclusivamente sulla parte del credito in contestazione. La Corte ha tuttavia precisato che il principio deve essere applicato a contrario quando l’Ufficio, mediante accertamento induttivo, contesti la ricostruzione globale del reddito e delle operazioni IVA, disconoscendo integralmente il credito attraverso l’accertamento di un debito d’imposta.

In questa diversa situazione, l’impugnazione dell’accertamento incide sull’intero rapporto tributario relativo all’annualità interessata e impedisce la maturazione della prescrizione dell’intero credito da rimborso fino alla definizione irrevocabile del giudizio.

Principio del giusto processo

La Corte ha escluso che il contribuente debba necessariamente instaurare un ulteriore autonomo giudizio per ottenere il riconoscimento del rimborso e interrompere o sospendere la prescrizione relativamente al credito collegato all’accertamento.

Una simile soluzione imporrebbe un onere processuale ingiustificatamente gravoso, considerato che il giudizio sul rimborso sarebbe comunque connesso al giudizio sull’accertamento o da esso pregiudicato. Tale aggravio risulterebbe contrario ai principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost.

Decisione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso direttamente nel merito.

Poiché non erano più contestate l’esistenza, la certezza e la liquidità del credito IVA, la Corte ha:

  • accolto il ricorso originario del Fallimento;
  • annullato il provvedimento di diniego del rimborso;
  • compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.

La decisione è stata assunta il 19 febbraio 2019 e depositata in cancelleria il 30 luglio 2019.

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