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Sentenza

Sentenza del 10/03/2015 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Iva pagata e non riversata - Colpa del contribuente - Non Sussiste - Onere della prova dell'ufficio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale non può essere fondata sulla sola irregolarità soggettiva delle fatture. I pagamenti dell’IVA restano opponibili al Fisco se il contribuente dimostra di essere estraneo a ogni profilo di colpa e di non essere stato consapevole dell’illecito. L’onere di provare la conoscenza o conoscibilità della frode grava sull’Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di negare al contribuente la detrazione dell’IVA assolta e indicata in fattura quando l’operazione è soggettivamente inesistente. La falsità soggettiva delle fatture, da sola, non dimostra che il cessionario abbia partecipato all’illecito o ne fosse consapevole. L’Amministrazione deve provare che il contribuente sapeva, oppure avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione commessa dall’emittente delle fatture.

Norme richiamate

  • Principi in materia di detrazione IVA e fatture soggettivamente inesistenti

    Il cessionario non può essere responsabile della falsità ideologica delle fatture in mancanza di prova che fosse a conoscenza dell’illecito.

    La detrazione non può essere negata automaticamente per la sola inesistenza soggettiva dell’operazione; occorre dimostrare la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode.

  • Onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria

    È onere dell’Amministrazione provare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione ... si inseriva in una evasione.

    L’Ufficio deve fornire elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare il coinvolgimento consapevole o colposo del contribuente nella frode IVA.

  • Cassazione, sentenze n. 29467/2008, n. 13213/2009, n. 23560/2012 e n. 6229/2013

    I precedenti richiamati confermano che la negazione della detrazione richiede la prova della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, non essendo sufficiente la mera irregolarità del soggetto emittente.

Massime di principio

  • La presenza di fatture soggettivamente inesistenti non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA da parte del contribuente.
  • L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi concreti, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
  • Il contribuente deve poter dimostrare la propria buona fede e l’adozione di controlli e cautele ragionevoli nella scelta del fornitore e nella verifica dell’operazione.
  • La mera irregolarità fiscale o societaria del fornitore non è sufficiente, da sola, a rendere il cessionario responsabile dell’evasione.
  • In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla consapevolezza effettiva o sulla conoscibilità dell’illecito, considerando gli elementi oggettivi dell’operazione e il comportamento diligente del contribuente.

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