Sentenza del 10/03/2015 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Iva pagata e non riversata - Colpa del contribuente - Non Sussiste - Onere della prova dell'ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale non può essere fondata sulla sola irregolarità soggettiva delle fatture. I pagamenti dell’IVA restano opponibili al Fisco se il contribuente dimostra di essere estraneo a ogni profilo di colpa e di non essere stato consapevole dell’illecito. L’onere di provare la conoscenza o conoscibilità della frode grava sull’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di negare al contribuente la detrazione dell’IVA assolta e indicata in fattura quando l’operazione è soggettivamente inesistente. La falsità soggettiva delle fatture, da sola, non dimostra che il cessionario abbia partecipato all’illecito o ne fosse consapevole. L’Amministrazione deve provare che il contribuente sapeva, oppure avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione commessa dall’emittente delle fatture.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e fatture soggettivamente inesistenti
Il cessionario non può essere responsabile della falsità ideologica delle fatture in mancanza di prova che fosse a conoscenza dell’illecito.
La detrazione non può essere negata automaticamente per la sola inesistenza soggettiva dell’operazione; occorre dimostrare la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode.
Onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria
È onere dell’Amministrazione provare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione ... si inseriva in una evasione.
L’Ufficio deve fornire elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare il coinvolgimento consapevole o colposo del contribuente nella frode IVA.
Cassazione, sentenze n. 29467/2008, n. 13213/2009, n. 23560/2012 e n. 6229/2013
I precedenti richiamati confermano che la negazione della detrazione richiede la prova della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, non essendo sufficiente la mera irregolarità del soggetto emittente.
Massime di principio
- La presenza di fatture soggettivamente inesistenti non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA da parte del contribuente.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi concreti, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- Il contribuente deve poter dimostrare la propria buona fede e l’adozione di controlli e cautele ragionevoli nella scelta del fornitore e nella verifica dell’operazione.
- La mera irregolarità fiscale o societaria del fornitore non è sufficiente, da sola, a rendere il cessionario responsabile dell’evasione.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla consapevolezza effettiva o sulla conoscibilità dell’illecito, considerando gli elementi oggettivi dell’operazione e il comportamento diligente del contribuente.
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