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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28522/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 16/10/2023 con cui la Corte d'appello di Venezia, giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di dissequestro/ restituzione di un immobile sito in Treviso, via Ugo Bassi n.12, oggetto di confisca collegata a sentenze irrevocabili. I ricorrenti hanno sostenuto che il Fondo Unico Giustizia contiene circa 22,8 milioni di euro derivanti dalla vendita all'asta di vetture d'epoca (beni sequestrati), somma che sarebbe più che sufficiente a soddisfare la pretesa erariale complessiva (confische pari a circa 16,9 milioni), per cui la confisca dell'immobile violerebbe i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. Hanno inoltre censurato la motivazione della Corte d'appello, richiamando sentenze civili e precedenti di questa Corte che, a loro dire, avrebbero definitivamente qualificato la titolarità dei beni e l'esclusiva disponibilità dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Paola Fratolin e di Umberto Compiano perché non legittimati: l'incidente di esecuzione era stato sollevato solo da Luigi Compiano; Fratolin e Umberto sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso principale di Luigi Compiano è stato ritenuto infondato e pertanto rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La motivazione centrale è che, benché la Corte di appello abbia accertato l'esistenza di somme depositate sufficienti al soddisfacimento della pretesa erariale, tali somme sono altresì interessate da una causa civile pendente sulla titolarità dei beni venduti e da oneri e spese non quantificati; il giudice dell'esecuzione ha quindi legittimamente ritenuto che, in considerazione dell'incertezza dell'esito civile e del rischio che le somme non risultino definitivamente disponibili per ristorare l'erario, non fosse possibile svincolare l'immobile.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Usato come riferimento alle norme che regolano il procedimento di esecuzione e le misure sui beni in relazione al profitto del reato; la Corte ha valutato l'adeguatezza del patrimonio confiscato rispetto al profitto del reato

  • art. 651 cod. proc. pen.

    Riferimento alle disposizioni sull'esecuzione delle misure di prevenzione/ablative e sulla possibilità di riduzione o revoca in concreto: la valutazione della Corte d'appello sulla proporzionalità e adeguatezza della confisca rientra nelle funzioni del giudice dell'esecuzione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle conseguenze dell'esecuzione delle misure e alla disciplina degli effetti patrimoniali: richiamata nella contestazione sulla corretta applicazione delle norme procedurali nell'incidente di esecuzione

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 20659 del 15/2/2023 (Rv. 284757)

    Precedente citato quale linea interpretativa che attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito di verificare l'adeguatezza del valore complessivo confiscato rispetto al profitto di reato e di modulare la misura esecutiva per preservare l'interesse al ristoro erariale

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione valuta la proporzionalità e l'adeguatezza della confisca rispetto al profitto del reato e può rifiutare il dissequestro di beni anche se esistono somme disponibili, quando tali somme sono oggetto di contestazioni o vincoli che ne rendono incerta la definitiva disponibilità
  • La disponibilità formale di fondi non basta: il requisito decisivo è la certezza che quei fondi saranno realmente acquisiti a soddisfo dell'erario (assenza di contenziosi pendenti, oneri o impegni che possano ridurne l'effettiva capienza)
  • Gli atti o provvedimenti civili decisivi andavano prodotti e valutati in sede processuale prima della ordinanza impugnata: documenti sopravvenuti dopo l'ordinanza non possono essere esaminati dalla Cassazione per censurare la motivazione del giudice d'appello
  • Solo chi ha effettivamente promosso l'incidente di esecuzione ha legittimazione a impugnare la relativa ordinanza: i terzi o familiari che non hanno sollevato l'incidente non possono acquisire la qualità di ricorrenti in cassazione
  • Per ottenere il dissequestro di beni confiscati è strategico dimostrare in modo chiaro e incontestabile l'insussistenza di rischi futuri per la soddisfazione della pretesa erariale (ad es. assenza di cause pendenti, vincoli, o oneri che riducano la massa attiva)

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