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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25173/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per diritti di confine e da un atto di contestazione di sanzioni relativi a 66 operazioni di transito doganale di merce acquistata in Cina e spedita con documenti T1 tramite procedura NCTS tra aprile e settembre 2007. L'amministrazione doganale aveva ritenuto insussistenti i presupposti del regime di transito perché la merce non era stata presentata alla dogana di destinazione in Romania e il DAU rumeno esibito a prova dell'arrivo era stato ritenuto falso. La società sosteneva di essere stata vittima di una frode di terzi e che alcuni timbri non erano falsi ma soltanto non più in uso, circostanza che avrebbe escluso la sua conoscenza o conoscibilità della falsità. In cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la falsità ideologica del documento non sarebbe stata riconoscibile; 2) violazione delle norme doganali europee, assumendo che la responsabilità del titolare del regime non sia automatica ma richieda la prova che sapesse o dovesse sapere dell'inadempimento, invocando anche lo ius superveniens; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. Il giudice di rinvio aveva però accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la società, in quanto spedizioniere e garante dell'operazione, fosse responsabile solidale del buon esito del transito, a prescindere dalla buona o mala fede.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la decisione impugnata esplicitava il percorso logico: la responsabilità era affermata in ragione dell'assunzione della garanzia da parte della società e della mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame di un fatto decisivo, sia perché la decisività della circostanza dedotta non era stata illustrata, sia perché il fatto storico era comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito e ritenuto irrilevante; inoltre la censura riguardava in realtà una questione giuridica e non un fatto storico. Ha poi ritenuto infondato il motivo di violazione delle norme doganali, osservando che, per importazioni del 2007, trovava applicazione l'art. 203 del codice doganale comunitario e che, comunque, la questione prospettata era estranea alla ratio decidendi, centrata sull'assunzione di garanzia da parte della società. Ha escluso anche la necessità del rinvio pregiudiziale e ha rigettato l'istanza di anonimizzazione, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non le argomentazioni difensive o la valutazione delle prove; non è deducibile per contestare il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza di rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando non sia ricostruibile il percorso logico della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    è sufficiente una motivazione che renda comprensibile l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 203 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    per le importazioni in esame, il regime applicabile era quello del codice doganale comunitario; la mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione integra sottrazione al controllo doganale.

  • art. 79 Reg. (UE) n. 952/2013

    richiamato dal ricorrente come ius superveniens, ma ritenuto non applicabile ratione temporis alla fattispecie del 2007.

  • art. 365, paragrafo 3, Reg. (CEE) n. 2454/93

    è richiamato come parametro documentale per la dimostrazione della regolare conclusione del transito.

  • art. 366, paragrafi 2 e 3, Reg. (CEE) n. 2454/93

    è richiamato come parametro documentale alternativo per la prova della regolare conclusione del transito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la soccombenza comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    l'anonimizzazione del provvedimento è riservata, in linea di principio, alla persona fisica che ne faccia richiesta per motivi legittimi.

  • art. 40 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    ha eliminato il riferimento alla persona giuridica tra i soggetti legittimati a chiedere l'anonimizzazione.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando non sia percepibile il percorso logico-giuridico della decisione; non basta una motivazione sintetica, se il ragionamento del giudice è comunque intellegibile.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere usato per censurare la valutazione delle prove o per riproporre questioni giuridiche.
  • Per le operazioni di transito doganale, la mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione integra la sottrazione al controllo doganale e fa sorgere l'obbligazione doganale secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • Le censure di violazione di legge devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; sono inammissibili o infondate se colpiscono un fondamento diverso da quello posto a base della decisione.
  • L'istanza di anonimizzazione del provvedimento richiede la legittimazione soggettiva del richiedente e ragioni oggettive di particolare riservatezza; in assenza di tali presupposti, la pubblicità della decisione resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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