Sentenza n. 9276/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/67228/2026 del 13/04/2026 di rigetto dell'istanza di occupazione di suolo pubblico della ricorrente; -della nota prot. CA/211299 del 27/10/2025, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CA/42736 del 10/03/2026 di comunicazione di avvio di procedimento; -ove occorrer possa per la disapplicazione e/o annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 258/2012, nella parte in cui prevede che “in caso di recidiva per occupazione abusiva di suolo pubblico, non può essere rilasciata concessione OSP per un periodo di due anni dalla data di accertamento della seconda violazione”, concretamente applicata nei confronti della ricorrente solo ora con il provvedimento impugnato; -di ogni altro atto, parere, nota ostativi all'istanza della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico fondato sulla recidiva per precedenti occupazioni abusive e sull'Ordinanza Sindacale n. 258/2012
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il diniego della concessione di occupazione di suolo pubblico, la comunicazione di avvio del procedimento, la nota istruttoria non comunicata e, ove occorrente, l'Ordinanza Sindacale n. 258/2012 nella parte in cui prevede che, in caso di recidiva per occupazione abusiva di suolo pubblico, non possa essere rilasciata una concessione per due anni dall'accertamento della seconda violazione. Con un unico motivo articolato in due censure, ha invocato, in via principale, l'efficacia erga omnes della disapplicazione dell'atto presupposto già pronunciata dal TAR Lazio con la sentenza n. 17167/2022 e, in subordine, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza presupposta insieme al provvedimento applicativo. La contestazione riguardava la carenza di potere dell'amministrazione nel prevedere, con atto sindacale, una conseguenza punitiva ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla legge, consistente nella preclusione temporanea al rilascio della concessione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha ritenuto manifestamente fondata la seconda censura, assorbente rispetto alle altre. Richiamando la propria precedente sentenza n. 17167/2022 ai sensi dell'art. 74 c.p.a., ha affermato che l'Ordinanza Sindacale n. 258/2012, nella parte relativa al divieto biennale di rilascio della concessione per recidiva, è stata adottata in carenza di potere: la legge statale posta a fondamento dell'ordinanza prevedeva la chiusura dell'esercizio quale sanzione accessoria per l'occupazione abusiva, ma non autorizzava l'ulteriore interdizione temporanea all'ottenimento di una concessione; analoga previsione non risultava dalla disciplina regionale richiamata. Il TAR ha quindi annullato l'ordinanza nella parte lesiva, nei limiti dell'interesse della ricorrente, e ha annullato anche la determinazione dirigenziale di diniego, in quanto applicativa degli effetti della recidiva disciplinati dall'ordinanza illegittima. Roma Capitale è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 16, l. 94/2009
La disposizione prevedeva, in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, la chiusura dell'esercizio quale sanzione accessoria, ma non attribuiva il potere di introdurre anche una preclusione biennale al rilascio di una concessione.
art. 74, comma 1, l.r. Lazio n. 22/2019
La disposizione è richiamata nel provvedimento di diniego quale base della recidiva; dalla decisione non emerge che essa autorizzi la specifica interdizione biennale prevista dall'ordinanza sindacale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di utilizzare una sentenza conforme su questioni analoghe mediante motivazione sintetica e richiamo ai relativi precedenti.
Massime di principio
- Un atto amministrativo generale o un'ordinanza sindacale non può introdurre, in assenza di una specifica e preventiva base legislativa, una sanzione o una conseguenza punitiva ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, quale la preclusione temporanea al rilascio di un titolo abilitativo o concessorio.
- La chiusura dell'esercizio prevista dalla legge per l'occupazione abusiva di suolo pubblico non implica, in mancanza di un'espressa previsione normativa, il potere di stabilire anche un'interdizione temporanea all'ottenimento di una concessione di occupazione di suolo pubblico.
- Il provvedimento applicativo fondato su una previsione regolatoria adottata in carenza di potere è illegittimo per invalidità derivata e deve essere annullato insieme all'atto presupposto, nei limiti dell'interesse del ricorrente.
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