Sentenza del 12/10/2016 n. 20530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso della tassa di concessione governativa versata dai Comuni negli anni 2006-2008 per l'utilizzo di telefoni cellulari. I Comuni sostenevano che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 avesse implicitamente abrogato anche l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, eliminando il presupposto della tassa. Sostenevano inoltre di essere esenti in quanto enti pubblici e titolari di finalità di interesse pubblico. L'Agenzia delle Entrate contestava entrambe le tesi, rilevando che l'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003 aveva mantenuto il sistema autorizzatorio e che l'esenzione prevista per lo Stato non era estensibile agli enti locali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza favorevole ai Comuni e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato l'assoggettamento dei telefoni cellulari alla tassa governativa, poiché la relativa disciplina è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Ha inoltre escluso che l'esenzione riconosciuta all'Amministrazione dello Stato potesse essere estesa automaticamente ai Comuni. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa
Prevede la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. La disposizione è stata ritenuta ancora applicabile anche dopo l'abrogazione della precedente disciplina sulle licenze.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1
Prevede un'esenzione a favore dell'Amministrazione dello Stato. La Corte ha qualificato l'esenzione come agevolazione fiscale di stretta interpretazione, non estensibile agli enti locali in assenza di una specifica previsione legislativa.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 160 e 218, comma 1, lett. s)
L'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha comportato l'abrogazione implicita della tassa, poiché l'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche ha mantenuto una disciplina equivalente quanto all'autorizzazione e all'abbonamento per le stazioni riceventi.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219
Dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato".
La norma è stata utilizzata come ulteriore argomento per escludere che la liberalizzazione delle comunicazioni avesse determinato una riduzione degli introiti fiscali precedentemente riscossi.
D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
La norma interpretativa conferma una nozione ampia di stazione radioelettrica, comprensiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione, rafforzando l'applicazione della tassa ai telefoni cellulari.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
Non stabilisce una generalizzata assimilazione tra tutte le amministrazioni pubbliche. L'estensione di un'esenzione dallo Stato agli enti locali richiede una specifica scelta legislativa.
Art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale
La successione normativa e l'eventuale abrogazione implicita devono essere valutate con cautela; nel caso concreto non è stata ravvisata incompatibilità tra la disciplina precedente della tassa e la normativa successiva.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte, una volta accolto il ricorso e ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario.
Cass., Sezioni Unite, n. 9560/2014
Precedente principale: ha affermato sia la persistente applicabilità della tassa sui telefoni cellulari sia l'obbligo degli enti locali di pagarla.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, 12 dicembre 2013, causa C-335/2013, e 17 settembre 2015, causa C-416/14
La disciplina nazionale della tassa è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma che disciplina una licenza o un titolo amministrativo non comporta automaticamente l'abrogazione di un tributo collegato, se la normativa successiva conserva sostanzialmente lo stesso presupposto impositivo.
- Le esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: l'esenzione prevista per lo Stato non si estende automaticamente a Comuni, Regioni o altri enti pubblici.
- La finalità pubblica perseguita dall'ente non è sufficiente, da sola, a escludere l'obbligo tributario; occorre una specifica disposizione legislativa che preveda l'esenzione.
- In presenza di un orientamento consolidato delle Sezioni Unite, le controversie analoghe devono essere valutate alla luce del principio secondo cui gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari.
- La liberalizzazione di un settore non implica necessariamente l'eliminazione dei tributi preesistenti, soprattutto quando la normativa successiva mantiene il relativo presupposto e vieta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
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