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Ordinanza

Ordinanza n. 2199/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento prefettizio applicativo delle misure di temporanea e straordinaria gestione ex art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Puglia, deducendo un pregiudizio derivante dal provvedimento prefettizio del 2 aprile 2026, con il quale erano state applicate nei suoi confronti misure di temporanea e straordinaria gestione ai sensi dell’art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014. Secondo la prospettazione della ricorrente, tali misure avrebbero impedito il perfezionamento dell’operazione con cui un’altra società avrebbe acquisito il capitale sociale della società interposta e, per il suo tramite, quello della ricorrente. La questione cautelare riguardava quindi l’effetto ostativo attribuito al provvedimento prefettizio rispetto all’operazione societaria e alle misure di self cleaning consistenti nel rinnovamento della compagine e degli organi sociali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare disposto dal TAR, ma con precisazioni interpretative. Ha rilevato che il provvedimento prefettizio non contiene espresse disposizioni ostative all’attuazione dell’operazione societaria programmata né, in particolare, alle misure di self cleaning. Il conferimento agli amministratori straordinari dei poteri e delle funzioni degli organi di amministrazione è infatti limitato all’esecuzione del contratto e dei servizi svolti per conto del Comune; inoltre, la sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società non riguarda espressamente l’assemblea, che costituisce il fulcro dell’attuazione delle misure di rinnovamento societario. Il Collegio ha comunque precisato che tali misure, considerata la loro finalità di bonifica aziendale, possono essere preventivamente sottoposte al Prefetto per la valutazione e l’assenso. Tale possibilità è coerente con l’art. 32, comma 1, lett. a), richiamato dal comma 10, che contempla anche la rinnovazione degli organi sociali mediante sostituzione del soggetto coinvolto. Le spese del giudizio cautelare di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto davanti al Consiglio di Stato contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014

    misure di temporanea e straordinaria gestione

    La misura prefettizia di gestione straordinaria, come applicata nel caso concreto, attribuisce agli amministratori straordinari i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione limitatamente all’esecuzione del contratto e dei servizi per conto del Comune, senza prevedere espressamente un divieto di attuare operazioni societarie o misure di rinnovamento degli organi.

  • art. 32, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014

    la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto

    La rinnovazione degli organi sociali mediante sostituzione del soggetto coinvolto rientra tra le misure che possono essere ordinate dall’autorità prefettizia e può costituire una misura di bonifica aziendale, anche da valutare e assentire preventivamente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L’applicazione delle misure di temporanea e straordinaria gestione ex art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014 non determina, in assenza di un’espressa previsione ostativa, il divieto generalizzato di attuare operazioni societarie o misure di rinnovamento della compagine e degli organi sociali.
  • Quando il provvedimento prefettizio conferisce agli amministratori straordinari i poteri degli organi di amministrazione limitatamente all’esecuzione del contratto e dei servizi pubblici interessati, tale limitazione non può essere automaticamente estesa all’assemblea societaria, se questa non è espressamente ricompresa nella sospensione dei poteri di disposizione e gestione.
  • Le misure di rinnovamento degli organi sociali finalizzate alla bonifica aziendale possono essere preventivamente sottoposte alla valutazione e all’assenso del Prefetto, anche nell’ambito dell’applicazione delle misure previste dall’art. 32 d.l. n. 90/2014.
  • La previsione dell’art. 32, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014, relativa alla rinnovazione degli organi sociali mediante sostituzione del soggetto coinvolto, costituisce base normativa per interventi prefettizi di bonifica della governance societaria.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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