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Sentenza

Sentenza n. 11753/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202603935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 3 settembre 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, nonché la condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la presentazione dell’istanza e il decorso del termine previsto dalla legge, il procedimento non era stato concluso. Il Ministero si è costituito depositando, l’8 giugno 2026, un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento conclusivo. Il termine applicabile è quello di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il preavviso di rigetto trasmesso dal Ministero non è stato ritenuto idoneo a superare il silenzio-inadempimento, poiché costituisce un atto interlocutorio ed endoprocedimentale, privo di contenuto provvedimentale definitivo, diretto soltanto ad attivare il contraddittorio procedimentale. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto attiva il contraddittorio procedimentale, ma non costituisce provvedimento conclusivo né supera il silenzio-inadempimento.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede, per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, l’adozione del provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 nel recepimento della direttiva 2013/55/UE, rilevante per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Individua l’attuale denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, competente a concludere il procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine legislativamente previsto senza l’adozione di un provvedimento conclusivo sono sufficienti a fondare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
  • Il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 è un atto interlocutorio ed endoprocedimentale, finalizzato al contraddittorio, e non equivale a un provvedimento implicito o espresso di diniego; pertanto, non supera il silenzio-inadempimento e non esclude l’ordine giudiziale di concludere il procedimento.
  • Nel giudizio ex art. 117 c.p.a., il giudice deve ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, conclusivo e definitivo, entro un termine determinato, quando sia decorso il termine procedimentale senza una decisione finale.
  • Nei procedimenti di riconoscimento di titoli abilitanti conseguiti all’estero, il termine di conclusione previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 decorre dalla presentazione della documentazione completa e, una volta scaduto senza decisione, consente l’azione contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleOttemperanza e commissario ad acta

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