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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20723/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l’irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, seguito da fase esecutiva e poi da giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto. La Corte d’appello di Perugia aveva respinto l’opposizione del Ministero contro il decreto che aveva riconosciuto un indennizzo di Euro 400,00, ritenendo che la domanda non fosse tardiva perché presentata prima del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato resa nell’ottemperanza. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 4 L. n. 89/2001: secondo il ricorrente, quale "decisione definitiva" rilevante ai fini della decorrenza della decadenza avrebbe dovuto considerarsi l’ordinanza di assegnazione delle somme emessa nel processo esecutivo, non opposta e conclusiva della fase esecutiva, e non la successiva sentenza del giudizio di ottemperanza. La controricorrente ha resistito sostenendo la tempestività della domanda, poiché il precedente procedimento satisfattivo non si era ancora definitivamente concluso al momento del ricorso per equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di decadenza dell’art. 4 L. n. 89/2001, la fase di cognizione e la fase esecutiva/satisfattiva vanno considerate unitariamente; il termine decorre dalla definitività dell’ultimo rimedio esperito per ottenere l’adempimento. In particolare, l’ordinanza di assegnazione delle somme può costituire momento definitivo solo se seguita da effettivo soddisfacimento del credito; se il creditore non consegue il pagamento, può esperire anche il giudizio di ottemperanza, che si considera funzionalmente e strutturalmente equiparabile all’esecuzione. Poiché nel caso concreto l’ottemperanza si era conclusa con sentenza del Consiglio di Stato non ancora passata in giudicato alla data del ricorso per equa riparazione, la domanda non era tardiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato incardinato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività dell’ultimo rimedio satisfattivo esperito, non dalla sola conclusione formale di una fase intermedia priva di effettivo soddisfacimento.

  • art. 55 d.l. n. 83/2012

    La norma di modifica è richiamata nel quadro interpretativo del termine di decadenza, come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.

  • L. n. 134/2012

    Legge di conversione della modifica normativa richiamata ai fini del regime applicabile all’art. 4 L. n. 89/2001.

  • Corte cost. n. 88/2018

    È richiamata come intervento che incide sul testo applicabile dell’art. 4 L. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza per proporre domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la durata del processo deve essere valutata in modo unitario quando alla fase di cognizione segue una fase esecutiva o satisfattiva volta a ottenere il pagamento dell’indennizzo riconosciuto.
  • Il termine di decadenza decorre dalla definitività dell’ultimo rimedio esperito per conseguire l’adempimento, e non dalla sola conclusione formale della fase precedente se questa non ha determinato il concreto soddisfacimento della pretesa.
  • L’ordinanza di assegnazione delle somme non fa necessariamente decorrere il termine di decadenza se il credito non è effettivamente riscosso e il creditore è costretto a proseguire con il giudizio di ottemperanza o con altro rimedio satisfattivo.
  • Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una condanna al pagamento dell’indennizzo ex L. n. 89/2001 è funzionalmente e strutturalmente equiparabile al procedimento esecutivo ai fini dell’apprezzamento unitario della sequenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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