Cassazione Penale, Sentenza n. 34559/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Ascoli Piceno per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama di cm. 8,5, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110. Il Tribunale lo aveva condannato a euro 800 di ammenda (pena condizionalmente sospesa), al pagamento delle spese e alla distruzione dell'oggetto sequestrato. L'imputato ha proposto appello poi convertito in ricorso per cassazione chiedendo il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso sostenendo che le doglianze erano di merito e non hanno denunciato violazioni di legge o vizi della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'impugnazione si limitava a una rivisitazione di merito e non contestava violazioni di legge né vizi specifici della motivazione. È stato rilevato che l'appello non era esperibile ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p. trattandosi di una sentenza che aveva inflitto solo l'ammenda; sebbene l'atto sia stato riqulificato in ricorso per cassazione, la difesa non ha formulato censure di legittimità ma solo una richiesta di nuova valutazione dei fatti in relazione alla tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione penale di merito resta definitiva.
Norme richiamate
art. 4, Legge 18 aprile 1975, n. 110
Applicata per ritenere illecito il porto, fuori dall'abitazione, di un coltello a serramanico con lama di 8,5 cm senza giustificato motivo; la Corte non discute la qualificazione di merito ma ne prende atto come fatto dichiarato dal giudice di merito.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per osservare che l'appello non era esperibile contro una sentenza che aveva inflitto esclusivamente l'ammenda; ciò giustifica la riqulificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione e limita la possibilità di riesame.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che, essendo l'appello stato riqualificato quale ricorso per cassazione, la Corte deve attenersi alle regole proprie del mezzo di impugnazione di legittimità.
art. 131-bis cod. pen.
Norma invocata dalla difesa per richiedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la mera richiesta di diversa valutazione dei fatti non è sufficiente in cassazione per ottenere l'applicazione di tale causa di non punibilità senza specifiche censure di diritto o vizi motivazionali.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata applica solo l'ammenda, l'appello ordinario potrebbe non essere esperibile ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p.; l'impugnazione può essere riqulificata in ricorso per cassazione ma va svolta secondo i limiti e i requisiti del rimedio di legittimità.
- In Cassazione non è sufficiente una riproposizione delle ragioni di merito già svolte in appello: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto, violazioni normative o macroscopici vizi di motivazione immediatamente percepibili per essere ammissibile.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere sorretta da censure di legittimità o da chiari elementi capaci di dimostrare l'errore di diritto o un vizio motivazionale nel provvedimento impugnato; non può essere ottenuta con una semplice richiesta di riesame del merito.
- Le doglianze che costituiscono mera replica dell'appello senza specificare come la motivazione di merito sia viziata sono inammissibili; il ricorrente deve confrontarsi espressamente con le argomentazioni del giudice di merito e indicare dove vi sia inosservanza o errata applicazione della legge.
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