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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21114/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma, in appello, della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) nullità della sentenza di appello per illegittima notificazione del decreto di citazione in appello (notificato al difensore anziché all'imputato, nonostante il ricorrente avesse indicato di essere detenuto per altra causa e avesse dichiarato domicilio); 2) vizio di motivazione sul punto della responsabilità per ricettazione, per non aver valutato correttamente le dichiarazioni del ricorrente (che avrebbe ammesso di essere l'autore del furto) e gli elementi oggettivi (tracciati GPS che collocavano immediatamente l'auto nel box del Bonaventura); 3) illogicità e contraddittorietà nella motivazione circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo relativo alla nullità della notificazione, ritenendo legittima la notifica al difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p. trattandosi di accertata inidoneità del domicilio eletto e in assenza di prova che l'imputato fosse detenuto per altro titolo al momento della notifica; ha invece accolto il secondo motivo per vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto come ricettazione: la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato il dato oggettivo (tracciati GPS) che poteva avvalorare la versione dell'imputato di essere autore del furto e non mero ricettatore, limitandosi a considerazioni non dirimenti; per ciò la sentenza è stata annullata e il processo è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, con indicazione di osservare i principi di diritto enunciati. Sulle spese nulla per l'accoglimento parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione; la Corte richiama il principio che per configurare la ricettazione l'accusa deve provare che il possessore della cosa non sia l'autore del reato presupposto quando il soggetto deduce di averlo commesso e tale deduzione è credibile.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante speciale la cui riconoscibilità è stata contestata nel ricorso; la Corte ha ritenuto che l'esame di questa domanda fosse assorbito dall'accoglimento del motivo sulla responsabilità.

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore quando risulti l'inidoneità del domicilio dichiarato; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore dopo l'accertamento dell'irreperibilità del destinatario nel domicilio indicato.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regola la nullità assoluta per omessa notificazione; la Corte osserva che la notificazione al difensore non può essere ritenuta automaticamente assolutamente inidonea salvo prova dell'assoluta inidoneità a dare conoscenza dell'atto.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Indica i termini decadenziali per far valere nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ricorda che l'irritualità della notifica doveva essere eccepita in appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso alla cassazione ai fini della motivazione strettamente necessaria; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di accedere agli atti quando è denunciato un error in procedendo; qui la Corte ha potuto esaminare gli atti per valutare la notificazione.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Esclude l'esame in cassazione delle questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; la Corte ha ritenuto inammissibile una doglianza non prospettata in appello.

  • art. 610 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento scritto senza trattazione orale; il processo si è svolto in tale forma per mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Collegata alle modalità di svolgimento del giudizio in forma scritta; richiamata per descrivere la procedura seguita nel processo d'appello.

  • art. 648 comma 4 cod. pen.

    Citato dalla Corte in relazione all'incompatibilità tra l'eventuale riconoscimento di una attenuante e altre statuizioni applicate; la Corte osserva che la valutazione delle attenuanti deve essere coerente con la qualificazione giuridica dei fatti.

Massime di principio

  • La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore è lecita quando risulti l'inidoneità del domicilio dichiarato; la difesa deve tempestivamente eccepire l'irritualità in sede di appello, altrimenti la questione può risultare inammissibile in cassazione salvo che si tratti di nullità assoluta per omessa notificazione.
  • Nelle ipotesi di ricettazione, se l'imputato dichiara di essere l'autore del reato presupposto e la sua versione è credibile o supportata da elementi oggettivi, grava sull'accusa l'onere di provare l'estraneità dell'imputato al reato presupposto oltre ogni ragionevole dubbio.
  • L'applicazione della figura della ricettazione richiede una motivazione chiara e rigorosa quando vi siano elementi che possano avvalorare la tesi dell'imputato; la mera coesistenza di circostanze compatibili con entrambe le ipotesi (ricettazione o commissione del furto) non è sufficiente a provare la ricettazione oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Se la motivazione della sentenza di merito presenta lacune significative riguardo alla valutazione di elementi oggettivi decisivi (es. tracciati GPS, dichiarazioni confessorie), la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo giudizio.
  • Le questioni processuali che incidono sulla validità della notificazione e della conoscenza dell'atto devono essere documentate e tempestivamente contestate dalla difesa; l'indicazione dello stato di detenzione nell'atto di appello non basta, di per sé, a dimostrare l'effettiva detenzione al momento della notificazione.
  • Quando l'accoglimento di un motivo incide sulla qualificazione giuridica dei fatti, esso può assorbire e rendere superflua la disamina di altri motivi (es. valutazione delle attenuanti).

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