Sentenza del 16/03/2015 n. 541 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.V.A. - Operazioni soggettivamente inesistenti - L'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria sosteneva che il contribuente non avesse diritto a detrarre l’IVA perché le operazioni, pur riferite a beni o servizi effettivamente esistenti, erano state effettuate con un soggetto interposto o cartiera nell’ambito di una frode. Per negare la detrazione, tuttavia, l’Amministrazione deve provare non solo la frode del cedente, ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione fraudolenta. La consapevolezza del cessionario può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La decisione
Il principio affermato è che l’onere della prova grava inizialmente sull’Amministrazione finanziaria. Essa deve dimostrare l’esistenza della frode e gli elementi dai quali desumere la connivenza o la consapevolezza del contribuente. Solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando di avere agito con la normale diligenza e di non essere stato consapevole della frode. La mera presenza di un cedente qualificabile come cartiera non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, se non è provata anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993
Richiamato nel quadro normativo relativo alla rilevanza fiscale delle operazioni connesse ad attività illecite; la disciplina non elimina la necessità di provare, ai fini del disconoscimento della detrazione IVA, la partecipazione consapevole del contribuente alla frode.
Art. 8, decreto-legge n. 16/2012
Richiamato quale disposizione applicabile alla disciplina fiscale delle operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ferma la necessità di valutare la posizione concreta del contribuente e la sua eventuale consapevolezza della frode.
Art. 2697 del codice civile
Stabilisce la regola generale dell’onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, l’Amministrazione deve provare frode e consapevolezza o conoscibilità del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 10167 del 20 giugno 2012
Conferma che, nelle frodi carosello, l’Amministrazione deve provare sia la frode del cedente sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Cassazione, sentenza n. 3258 dell’11 febbraio 2013
Ribadisce che la connivenza del cessionario può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; una volta fornita tale dimostrazione, spetta al contribuente la prova contraria.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta una detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dimostrare che il fornitore fosse una cartiera: deve essere provato anche che il cliente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode.
- L’Amministrazione deve prima fornire elementi concreti sulla frode e sulla consapevolezza o conoscibilità del cliente; solo successivamente l’onere di dimostrare la propria buona fede passa al contribuente.
- La consapevolezza della frode può essere desunta da presunzioni, come prezzi anomali, rapporti commerciali privi di adeguate verifiche, modalità di pagamento irregolari, assenza di struttura del fornitore o altre circostanze sospette, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Il contribuente dovrebbe conservare documentazione idonea a dimostrare la normale diligenza nella scelta e nella verifica dei fornitori, la realtà delle operazioni, la congruità dei prezzi, i pagamenti tracciabili e la regolarità dei rapporti commerciali.
- La mera irregolarità del fornitore o la sua successiva qualificazione come soggetto interposto non determina automaticamente il disconoscimento della detrazione IVA: occorre una valutazione concreta della posizione e della condotta del cessionario.
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