Ordinanza n. 5312/2026 - Roma, Sezione 1T
PER L’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della responsabilità dell'Amministrazione convenuta per i danni patiti e patiendi dai ricorrenti, in conseguenza dell'ingiustificato ritardo nell'immissione in ruolo per i posti di vice-ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, banditi con concorso interno del 3.4.2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.11 del 15/06/2008, NONCHE’ PER LA CONDANNA dell'Amministrazione convenuta al risarcimento dei predetti danni patiti e patiendi dai ricorrenti nella misura che verrà ritenuta di giustizia di giustizia, anche in via equitativa, compreso il danno per la perdita di chance, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritardo nell'immissione in ruolo dei vincitori o degli idonei del concorso interno per posti di vice-ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del Ministero della Giustizia e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi in conseguenza dell'asserito ingiustificato ritardo nell'immissione in ruolo per i posti di vice-ispettore banditi con concorso interno del 3 aprile 2008 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È stato domandato anche il risarcimento del danno da perdita di chance, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Dall'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi giuridici posti a fondamento della domanda né la posizione individuale di ciascun ricorrente nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario svolgere un'istruttoria prima di decidere sulla domanda risarcitoria. Ha ordinato ai ricorrenti di specificare documentalmente, entro venti giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza se anteriore, l'esatta collocazione in graduatoria di ciascun ricorrente e di depositare la graduatoria con evidenziate le rispettive posizioni. La decisione sulla controversia è stata rinviata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 12 giugno 2026. Non è stata ancora effettuata alcuna valutazione definitiva sulla responsabilità dell'amministrazione, sul nesso causale, sull'an debeatur o sulla quantificazione dei danni. Le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate dal TAR quale base per lo svolgimento degli incombenti istruttori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disposizione richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 30 c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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