Sentenza n. 272/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento Prot. n. 5367 del 30.12.2021, adottato dal Sindaco del Comune di Cortino e notificato in pari data col quale è stato disposto di “revocare (…) la nota del 28.02.2017 prot. n. 728 con la quale si nominava il Sig. Gabriele Minosse quale rappresentante del Comune di Cortino presso il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Vomano – Tordino. Di nominare quale nuovo componente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Vomano – Tordino il Consigliere Comunale Sig. Di Stefano Salvatore nato a Cortino il 11/08/1966 e ivi residente in frazione Casanova”, nonché della nota prot. 5120 del 13.12.2021 ad oggetto l'avvio del procedimento di “revoca della nota prot. 728 del 28.02.2017 relativa alla nomina del Sig. Gabriele Minosse quale rappresentante del Comune di Cortino presso l'Assemblea Consortile del B.I.M. Vomano Tordino”, nonché di ogni altro atto inerente, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della nomina quale rappresentante del Comune di Cortino presso il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Vomano-Tordino e contestuale nomina di altro rappresentante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sindacale del 30 dicembre 2021, nonché l'atto di avvio del procedimento del 13 dicembre 2021 e gli atti connessi, deducendo l'illegittimità della revoca della precedente nomina. I motivi prospettavano, in sintesi, carenza dei presupposti, errata valutazione dei fatti, difetto e inidoneità della motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento; violazione del rapporto tra gli indirizzi programmatici di competenza del Consiglio comunale e l'azione del Sindaco; esercizio di un potere non idoneo nei confronti del rappresentante comunale; violazione dei principi del giusto procedimento e della legge n. 241/1990; violazione delle regole statutarie del Consorzio, anche in relazione alla formazione del bilancio di previsione; nonché illegittimità dell'avviso di avvio del procedimento per l'asserita trasformazione dell'attività di rappresentanza in un controllo gestionale e per l'inidoneità della relativa motivazione. La domanda cautelare monocratica era stata respinta, anche considerando che il mutamento della compagine amministrativa comunale poteva giustificare la nomina di un nuovo delegato e che non risultava un danno grave, urgente e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. All'udienza del 17 aprile 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha applicato il principio della domanda, ritenendo che il processo amministrativo rimanga nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non possa decidere nel merito quando, prima della decisione, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Non sono stati quindi esaminati i motivi di illegittimità dedotti. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 56 c.p.a.
estrema gravità ed urgenza
È stato richiamato nel precedente decreto cautelare per escludere la sussistenza dei presupposti per la misura interinale monocratica.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso resta nella disponibilità della parte che lo ha proposto; quando, prima della decisione di merito, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non equivale a una pronuncia di merito sulla legittimità dell'atto impugnato e determina la definizione del giudizio mediante una statuizione processuale.
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