Cassazione Penale, Sentenza n. 45741/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile Lasperanza Carlo, tramite il suo difensore, ha segnalato l'omessa statuizione nella sentenza della Quinta Sezione penale n. 17788/2022 dell'11/03/2022 circa la liquidazione delle spese in suo favore. La parte civile aveva partecipato al giudizio di legittimità depositando una memoria (in cui chiedeva di "dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputata per genericità e/o manifesta infondatezza dei motivi") ma non aveva formulato né contestualmente né successivamente una specifica domanda di rifusione delle spese né prodotto una nota spese; ha quindi chiesto l'emenda dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
La decisione
L'istanza è stata rigettata. La Corte ha ritenuto che non si tratti di un errore materiale emendabile ex art. 130 c.p.p., ma di una scelta decisoria collegata all'assenza di una domanda di condanna alle spese da parte della parte civile. Pur riconoscendo la partecipazione al rito (celebrato nelle forme del rito scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020) e l'avvenuto deposito di una memoria, non risulta presentata alcuna richiesta di rifusione delle spese o nota spese nei termini; ai sensi dell'art. 541 c.p.p. la mancata domanda preclude la possibilità di una liquidazione d'ufficio. Conseguentemente l'istanza è respinta e l'istante è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Riferito come limite alla rimessione per "errore materiale": la norma consente correzioni di errori materiali evidenti, ma non può essere usata per sanare omissioni deliberative o carenza di domande processuali.
art. 541 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, in assenza di una domanda di condanna alle spese da parte della parte interessata, il giudice non può procedere a una liquidazione d'ufficio delle spese del giudizio di legittimità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato per segnalare che l'udienza dell'11/03/2022 è stata celebrata nelle forme del rito scritto (modalità che ha visto il deposito di memoria scritta), senza che ciò incida sulla necessità di una espressa domanda di condanna alle spese.
Massime di principio
- Per ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione la parte deve formulare espressamente la domanda di condanna alle spese e, se richiesta, produrre la nota spese nei termini: l'assenza di tale domanda impedisce la liquidazione d'ufficio.
- L'art. 130 c.p.p. consente la correzione di errori materiali chiari e manifesti (es. refusi, errori formali), ma non può essere usato per sopperire a mancati atti o a scelte discrezionali del giudice (come la mancata condanna alle spese per assenza di domanda).
- La partecipazione al giudizio tramite deposito di memoria non sostituisce la formale richiesta di rifusione delle spese: ogni atto difensivo che intende conseguire la condanna alle spese deve contenere la relativa istanza o essere integrato da una nota spese nei termini processuali previsti.
- Se si è omessa la domanda in Cassazione, i rimedi sono limitati: non sempre è possibile ottenere la correzione per errore materiale; è quindi fondamentale curare la fase scritta e le richieste economiche nelle memorie o con atti successivi nei termini.
- Quando la domanda di condanna alle spese è stata formulata ma manca la nota spese, talvolta il giudice può comunque liquidare sulla base delle tariffe vigenti; ma se manca anche la domanda, la Corte ritiene preclusa la liquidazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45529/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45530/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45532/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45533/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45536/2022 del 01/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →