Cassazione Penale, Sentenza n. 2643/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi congiunti contestavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Per Piera Fradeani si deducevano vizi motivazionali sulla commisurazione della pena e sull'applicazione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), contestando che la recidiva fosse stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione. Per Francesca Petrosino si deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali perché la Corte aveva escluso l'aumento di pena per recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche ma non aveva operato la conseguente diminuzione sulla pena base: in primo grado la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 5, era stata fissata in 1 anno e 6 mesi e €4.500, poi ridotta per il rito a 1 anno e €3.000, e la mancata diminuzione è stata impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto che la Corte d'appello (e il Tribunale a cui era stato fatto rinvio) non avessero fornito adeguata motivazione circa l'applicazione/valutazione della recidiva (mancando l'esame concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., del rapporto tra reati precedenti e reato attuale) e, nel caso di Petrosino, non avessero operato la riduzione della pena base dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. È stata invece dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale nei confronti di entrambe le imputate.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale della fattispecie penalmente rilevante (traffico/illecito di stupefacenti) per la quale sono state condannate le imputate; utilizzata come parametro per la determinazione della pena base.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena: il giudice deve motivare concretamente la determinazione della pena tenendo conto degli elementi indicati dalla norma e soprattutto esaminare il rapporto tra pregressi delitti e fatto attuale ai fini della rilevazione della recidiva.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Richiamato in relazione ai limiti sull'utilizzo congiunto delle circostanze attenuanti; la sentenza aveva ritenuto la recidiva equivalente alle attenuanti generiche in ragione di tali limiti senza adeguata motivazione.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione all'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale: la dichiarazione di responsabilità è stata mantenuta irrevocabile anche dopo l'annullamento limitato del trattamento sanzionatorio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento ai limiti della motivazione del ricorso (sintesi del motivo ai fini della decisione).
Massime di principio
- L'applicazione dell'aumento di pena per recidiva è esercizio discrezionale del giudice e richiede motivazione specifica sull'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere.
- Per rilevare la recidiva il giudice non può basarsi solo su gravità dei fatti o sul periodo temporale: deve esaminare concretamente il rapporto tra precedenti condanne e reato in contestazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Se il giudice riconosce le circostanze attenuanti generiche, occorre esplicitare e operare la relativa diminuzione sulla pena base; il mero riconoscimento senza calcolo comporta vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
- L'omissione di motivazione sulla rilevanza della recidiva o sulla commisurazione della pena può determinare l'annullamento della parte che riguarda il trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio su quella questione.
- La conferma della responsabilità penale può rimanere irrevocabile anche se la Cassazione annulla e rinvia solo la determinazione della pena.
- In sede d'appello non è sufficiente rinviare passivamente alla motivazione di primo grado: la corte chiamata a decidere deve fornire autonoma e adeguata motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla quantificazione della pena.
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