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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2643/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi congiunti contestavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Per Piera Fradeani si deducevano vizi motivazionali sulla commisurazione della pena e sull'applicazione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), contestando che la recidiva fosse stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione. Per Francesca Petrosino si deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali perché la Corte aveva escluso l'aumento di pena per recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche ma non aveva operato la conseguente diminuzione sulla pena base: in primo grado la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 5, era stata fissata in 1 anno e 6 mesi e €4.500, poi ridotta per il rito a 1 anno e €3.000, e la mancata diminuzione è stata impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto che la Corte d'appello (e il Tribunale a cui era stato fatto rinvio) non avessero fornito adeguata motivazione circa l'applicazione/valutazione della recidiva (mancando l'esame concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., del rapporto tra reati precedenti e reato attuale) e, nel caso di Petrosino, non avessero operato la riduzione della pena base dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. È stata invece dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale nei confronti di entrambe le imputate.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale della fattispecie penalmente rilevante (traffico/illecito di stupefacenti) per la quale sono state condannate le imputate; utilizzata come parametro per la determinazione della pena base.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena: il giudice deve motivare concretamente la determinazione della pena tenendo conto degli elementi indicati dalla norma e soprattutto esaminare il rapporto tra pregressi delitti e fatto attuale ai fini della rilevazione della recidiva.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti sull'utilizzo congiunto delle circostanze attenuanti; la sentenza aveva ritenuto la recidiva equivalente alle attenuanti generiche in ragione di tali limiti senza adeguata motivazione.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale: la dichiarazione di responsabilità è stata mantenuta irrevocabile anche dopo l'annullamento limitato del trattamento sanzionatorio.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento ai limiti della motivazione del ricorso (sintesi del motivo ai fini della decisione).

Massime di principio

  • L'applicazione dell'aumento di pena per recidiva è esercizio discrezionale del giudice e richiede motivazione specifica sull'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere.
  • Per rilevare la recidiva il giudice non può basarsi solo su gravità dei fatti o sul periodo temporale: deve esaminare concretamente il rapporto tra precedenti condanne e reato in contestazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Se il giudice riconosce le circostanze attenuanti generiche, occorre esplicitare e operare la relativa diminuzione sulla pena base; il mero riconoscimento senza calcolo comporta vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
  • L'omissione di motivazione sulla rilevanza della recidiva o sulla commisurazione della pena può determinare l'annullamento della parte che riguarda il trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio su quella questione.
  • La conferma della responsabilità penale può rimanere irrevocabile anche se la Cassazione annulla e rinvia solo la determinazione della pena.
  • In sede d'appello non è sufficiente rinviare passivamente alla motivazione di primo grado: la corte chiamata a decidere deve fornire autonoma e adeguata motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla quantificazione della pena.

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