Sentenza del 12/09/2018 n. 1562 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Iscrizione ipotecaria su beni conferiti in un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del debitore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'iscrizione ipotecaria, per euro 665.726,07, su immobili conferiti in un fondo patrimoniale. Sosteneva che i debiti tributari, contributivi e previdenziali derivassero dall'attività imprenditoriale di una società in nome collettivo e fossero quindi estranei ai bisogni della famiglia. Invocava l'art. 170 c.c., sostenendo inoltre che l'agente della riscossione conoscesse o potesse conoscere tale estraneità in ragione della natura dei debiti e della pubblicità del fondo patrimoniale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha respinto il ricorso. Ha applicato il principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è possibile anche per debiti tributari, salvo che il debitore dimostri sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Nel caso concreto il contribuente non ha fornito una prova positiva e sufficiente di entrambi i presupposti. È stata quindi confermata la legittimità dell'ipoteca e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, complessivamente pari a 15.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma limita l'esecuzione sui beni conferiti in un fondo patrimoniale soltanto quando il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne fosse consapevole. Secondo la sentenza, la tutela può riguardare anche i debiti tributari, ma il debitore deve provare entrambi i presupposti.
Art. 115 del codice di procedura civile
La sentenza considera che la conoscenza o conoscibilità dell'estraneità del debito, anche se allegata dal contribuente, resta un elemento costitutivo della tutela invocata e richiede prova; non è sufficiente fare affidamento sulla mancata contestazione specifica della controparte.
Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 22761 del 9 novembre 2016
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c.
L'ipoteca esattoriale può essere iscritta sui beni del fondo patrimoniale se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito. L'onere di provare l'estraneità e la conoscenza del creditore grava sul debitore.
Massime di principio
- Il conferimento di un immobile in un fondo patrimoniale non lo rende automaticamente immune dall'iscrizione ipotecaria o dall'esecuzione per debiti tributari.
- Chi invoca la protezione dell'art. 170 c.c. deve dimostrare concretamente che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore conosceva tale estraneità.
- La natura imprenditoriale, previdenziale o fiscale del debito può essere rilevante, ma non sostituisce la prova specifica richiesta dall'art. 170 c.c.
- Il fatto che il debito derivi da una società distinta dai coniugi o che il fondo patrimoniale fosse stato costituito e pubblicizzato prima dell'ipoteca non dimostra automaticamente la conoscenza, da parte dell'agente della riscossione, dell'estraneità del debito ai bisogni familiari.
- La pubblicità del fondo patrimoniale rende conoscibile l'esistenza del vincolo, ma non necessariamente la conoscenza dell'estraneità dello specifico debito ai bisogni della famiglia.
- In controversie analoghe è essenziale produrre documenti e argomentazioni specifiche su origine del debito, periodo di insorgenza, destinazione delle somme e concreta consapevolezza del creditore.
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