Cassazione Civile, Ordinanza n. 08935/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento notificata a un contribuente e composta da due ruoli: il primo per euro 61.467,71, emesso in esecuzione di una sentenza definitiva della CTR Sicilia relativa a IRPEF, ILOR, CSSN, tassa per l'Europa, interessi e sanzioni per l'anno 1996; il secondo per euro 2.198,63, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per decadenza dalla rateizzazione concessa in relazione all'anno d'imposta 2008. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; in appello la CGT di secondo grado aveva accolto parzialmente, annullando integralmente il primo ruolo perché la cartella non spiegava i criteri di ricalcolo dell'imposta alla luce della precedente pronuncia, che prevedeva il riconteggio dell'imponibile con riduzione al 20% del valore dei beni strumentali acquisiti prima del 1994. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la motivazione non era affatto mancante o apparente, che il giudice avrebbe dovuto quantificare correttamente il dovuto anziché annullare l'intero ruolo e che l'annullamento totale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ritiene fondato il vizio denunciato perché la sentenza di appello presenta un insanabile contrasto logico: da un lato richiama la precedente decisione che imponeva il riconteggio dell'imponibile, dall'altro annulla integralmente il primo ruolo come se non fosse consentito al giudice entrare nel merito della corretta quantificazione della pretesa. La Corte ribadisce che il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e che, quando viene accertata solo una parziale insussistenza della pretesa originaria, il giudice non può limitarsi ad annullare in toto l'atto ma deve rideterminarlo nella misura corretta, annullandolo solo per la parte non più giustificata dal titolo originario. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del giusto processo e della ragionevole durata, a sostegno dell'esigenza che il giudice tributario decida in modo sostitutivo e coerente con il titolo impositivo residuo.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che nella specie vi sia stata una motivazione meramente apparente tale da integrare nullità.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; il vizio rileva solo quando la motivazione sia apparente o incomprensibile, non per mera insufficienza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte, però, valorizza soprattutto il dovere del giudice tributario di rideterminare il dovuto anziché annullare integralmente l'atto quando la pretesa sia solo parzialmente infondata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come base processuale del motivo di ricorso per nullità della sentenza derivante da vizio di motivazione e/o violazione dei limiti decisori.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato come norma sul rito camerale di trattazione in Cassazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Citate quale base normativa del secondo ruolo della cartella, emesso a seguito della decadenza dalla rateizzazione.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità nel processo tributario.
artt. 47 CDFU e 6 CEDU
Richiamati a sostegno dei principi del giusto processo e della ragionevole durata nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non deve limitarsi ad annullare l'atto quando accerti solo una parziale infondatezza della pretesa fiscale, ma deve rideterminare il quantum dovuto e annullare soltanto la parte priva di fondamento.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando sia graficamente presente ma non renda percepibile il fondamento della decisione; non è sufficiente lamentare una mera insufficienza o incompletezza argomentativa.
- Quando una cartella di pagamento esecutiva di un titolo giudiziale definitivo si riferisca a una pretesa solo parzialmente caducata o ridotta, il giudice dell'opposizione deve conformare l'atto al titolo residuo, evitando un annullamento integrale non coerente con il contenuto del presupposto accertamento.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice tributario di operare la corretta rideterminazione della pretesa quando ciò sia necessario a dare attuazione al titolo sostanziale e al modello di giudizio impugnazione-merito.
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