Sentenza n. 564/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione seconda, 27 marzo 2025 n. 591, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 342/2025 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Mercato San Severino: a) della deliberazione 29 gennaio 2025 n. 35, conosciuta in data imprecisata, con la quale la Giunta ha respinto l’istanza 13 marzo 2023 prot. n. 6587 presentata dalla Scatolificio Salernitano s.p.a. per ottenere l’approvazione di un piano urbanistico attuativo- PUA di iniziativa privata in ambito di trasformazione strategica ATS 5 Curteri-Sub Ambito B del Piano urbanistico comunale; b) della relazione istruttoria 28 gennaio 2025 prot. n. 2580; e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata nell’ambito ATS 5 Curteri-Sub Ambito B, corredato dalla relazione istruttoria presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto l’approvazione di un PUA, sostenendo che un’area di 2.616 mq, caratterizzata dalla presenza di un manufatto di antica formazione, fosse stata erroneamente rappresentata graficamente nel sub-ambito B tra le aree destinate prevalentemente a verde attrezzato e servizi, anziché tra le aree ricadenti in ambiti urbani consolidati. Secondo la società, l’errore materiale avrebbe consentito di escludere tale superficie dal computo del comparto e di approvare il PUA senza variante al PUC. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo insussistente qualsiasi errore materiale e rilevando, inoltre, carenze documentali e progettuali. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tardiva la mancata impugnazione del PUC, le cui prescrizioni sarebbero state immediatamente lesive. In appello la società ha dedotto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, l’omessa considerazione della censura relativa all’errore materiale e, riproponendo i motivi non esaminati, la violazione della disciplina sui PUA, il difetto di motivazione e di presupposto, l’erroneità, l’illogicità e lo sviamento; ha inoltre contestato la carenza documentale, sostenendo l’obbligo di soccorso istruttorio procedimentale, il difetto di istruttoria sull’effettiva inclusione dell’area nella superficie del comparto, il recepimento acritico della relazione dell’ufficio, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e la possibilità di approvare comunque il PUA in variante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato la motivazione della sentenza di primo grado, escludendo che il ricorso fosse inammissibile per mancata tempestiva impugnazione del PUC: il PUC non era stato impugnato e, secondo la prospettazione della società, la questione riguardava un errore materiale, sicché non vi era interesse a impugnarlo in via autonoma. Esaminando nel merito i motivi riproposti, tuttavia, ha respinto l’appello. Ha ritenuto insussistente l’errore materiale, poiché l’Amministrazione aveva escluso espressamente qualsiasi divergenza tra volontà e rappresentazione dell’atto e le prescrizioni del piano indicavano che l’intero sub-ambito di 58.061 mq comprendeva l’area destinata ad attività private e spazi pubblici o di uso pubblico, anche edificati. La rettifica di uno strumento urbanistico è ammissibile solo quando la discrasia sia palese, riconoscibile e risolvibile mediante un procedimento logico univoco, senza interpretare la volontà pianificatoria; non può invece essere utilizzata per correggere una scelta urbanistica discrezionale. Il diniego era inoltre sorretto da una distinta ragione, costituita dalla carenza di elaborati progettuali necessari a verificare il rispetto dei parametri urbanistici: trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione era sufficiente a sostenerlo. Non sussisteva obbligo di soccorso istruttorio, poiché la carenza documentale era stata già rilevata nella comunicazione dei motivi ostativi e ribadita nel provvedimento finale. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria, essendo stata fornita una motivazione adeguata sull’estensione e sulla disciplina del sub-ambito; quella relativa alla motivazione per relationem, poiché la Giunta poteva richiamare l’istruttoria degli uffici e la brevità del tempo non dimostrava un recepimento acritico; quella relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché l’attività era vincolata dal contrasto del PUA con puntuali prescrizioni pianificatorie; e quella sulla possibilità di approvare il PUA in variante, esclusa dall’art. 13, comma 4, delle NTA comunali. L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado nel dispositivo e con diversa motivazione. Spese compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150
Richiamato quale disciplina legislativa dei piani urbanistici attuativi; la decisione non ne espone una specifica interpretazione autonoma.
art. 27 l.r. Campania n. 16/2004
Richiamato quale disciplina regionale dei PUA; la decisione non ne espone una specifica interpretazione autonoma.
art. 10 regolamento regionale Campania n. 5/2011
Richiamato per la documentazione e il procedimento relativi ai PUA; la decisione valorizza la necessità degli elaborati idonei a verificare il rispetto dei parametri urbanistici.
art. 13, comma 4, NTA del PUC comunale
l’approvazione dei PUA non può comportare variante al piano urbanistico comunale
L’approvazione del PUA non può essere utilizzata per introdurre una variante al PUC.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiamato in relazione al soccorso istruttorio procedimentale; il giudice ne esclude l’obbligatorietà quando le carenze documentali siano state già puntualmente rilevate e poste a base del diniego.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato insieme all’art. 3 per i vizi procedimentali dedotti; non è oggetto di specifica interpretazione autonoma.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo all’istruttoria degli uffici, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura è stata respinta perché la comunicazione dei motivi ostativi aveva già evidenziato la carenza documentale e, secondo il giudice, l’attività amministrativa era vincolata dal contrasto con puntuali prescrizioni urbanistiche.
Massime di principio
- La rettifica di una previsione urbanistica è ammissibile soltanto quando vi sia una palese discrasia tra la volontà dell’amministrazione e la sua rappresentazione nell’atto, riconoscibile secondo criteri di normalità e risolvibile mediante un procedimento logico univoco e immediato, senza interpretare la volontà pianificatoria; non è invece qualificabile come errore materiale la contestazione di una scelta urbanistica discrezionale.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente idonee a fondare la decisione è sufficiente a sostenerne la validità, rendendo irrilevanti le censure rivolte alle ulteriori motivazioni.
- Non sussiste un obbligo di soccorso istruttorio procedimentale quando le carenze documentali siano state previamente indicate nella comunicazione dei motivi ostativi e siano state confermate nel provvedimento finale, soprattutto se tali carenze impediscono la verifica dei parametri urbanistici essenziali.
- La motivazione per relationem della deliberazione di un organo collegiale è legittima quando richiama l’istruttoria degli uffici e consente di individuare le ragioni della decisione; la brevità dell’intervallo temporale tra relazione istruttoria e deliberazione non dimostra, di per sé, un recepimento acritico.
- Quando una proposta di PUA contrasta con prescrizioni urbanistiche puntuali e non controverse, l’attività amministrativa di esame dell’istanza è vincolata sotto il profilo della conformità allo strumento urbanistico, con conseguente infondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, se il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso.
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