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Ordinanza

Ordinanza n. 2553/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 11801/2025 del 15/09/2025 emesso dal Consolato d’ Italia a Lagos con il quale è stato negato il rilascio del visto d’ingresso per motivi turistici, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202514685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del diniego. La decisione si fonda sia sulla presenza di deduzioni dell’Amministrazione considerate argomentate e non irragionevoli, sia sull’assenza del periculum in mora. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d’ingresso per motivi turistici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare con cui gli è stato negato il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi turistici, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non specifica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il Tribunale ha valutato le deduzioni dell’Amministrazione, ritenendole argomentate e non irragionevoli, e ha rilevato l’assenza del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti per la tutela cautelare; il giudice ha escluso la sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando manchi il periculum in mora, anche qualora il giudice debba ancora esaminare nel merito la domanda di annullamento.
  • Nella fase cautelare, la presenza di deduzioni dell’amministrazione argomentate e non irragionevoli concorre a escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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