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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1292/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., contestando che la notifica dell'ordinanza del 02.11.2021 sarebbe stata ricevuta dalla moglie che non lo avrebbe avvisato. Il ricorrente sostiene di aver personalmente ritirato l'ordinanza e di aver sottoscritto il verbale delle prescrizioni il 29.08.2022 (e non il 13.10.2022), allegando documentazione a sostegno; deduce dunque violazione di legge e travisamento del fatto con riferimento alla dichiarazione di inefficacia per mancata sottoscrizione nei termini.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza di affidamento in prova: la notifica dell'ordinanza del 02.11.2021 è stata considerata regolare e non contestata dal ricorrente (che ha solo affermato che il documento era stato ricevuto dalla moglie). Il verbale di sottoscrizione delle prescrizioni è risultato datato 29.08.2022, quindi oltre il termine dei dieci giorni previsti, senza prova di causa di forza maggiore che giustificasse il ritardo. Per questi motivi non sono stati ravvisati i vizi denunciati e il ricorso è stato respinto. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Norma di riferimento per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale; richiamata come base giuridica della misura alternativa la cui efficacia è stata discussa.

  • D.P.R. n.431 del 1976, art. 91 (previgente Regolamento di esecuzione della legge n.354/1975)

    art. 91 D.P.R. n.431 del 1976

    Il previgente regolamento non prevedeva la notifica dell'ordinanza di affidamento; tuttavia la giurisprudenza impone un'interpretazione adeguatrice alla luce del nuovo regolamento laddove necessario.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n.230 (nuovo regolamento)

    D.P.R. 30 giugno 2000, n.230

    Il nuovo regolamento prevede la notifica dell'ordinanza di ammissione all'affidamento; la Corte ritiene che, per coerenza interpretativa, la notifica debba essere considerata rilevante e la mancata contestazione della regolarità della stessa legittima la decisione impugnata.

  • Sez. 1, n. 836 del 06/10/2000, dep. 2001 (Rv. 218931)

    Sez. 1, n. 836 del 06/10/2000, dep. 2001, Rv. 218931

    Precedente giurisprudenziale che afferma l'illegittimità della dichiarazione di inefficacia dell'affidamento per mancata sottoscrizione del verbale se il soggetto non è stato preventivamente invitato indicandosi luogo e tempo; però indica anche l'adeguamento interpretativo alla nuova disciplina che prevede la notifica.

  • Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018 (Rv. 274660)

    Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018, Rv. 274660

    Giurisprudenza che individua nel verbale di sottoscrizione delle prescrizioni l'atto da cui decorre l'inizio della misura alternativa; sottolinea l'importanza del rispetto del termine per la sottoscrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in sede di rigetto del ricorso; applicata per caricare il ricorrente delle spese.

Massime di principio

  • La notifica dell'ordinanza di ammissione all'affidamento in prova, se provata e non efficacemente contestata, legittima il prosieguo procedurale e limita le argomentazioni difensive basate su mancata conoscenza formale.
  • La firma del verbale delle prescrizioni è l'atto da cui decorre l'inizio della misura alternativa: se avviene oltre il termine stabilito (di norma 10 giorni), l'efficacia della misura può essere dichiarata inefficace salvo prova di causa di forza maggiore o di preventiva convocazione con indicazione di tempo e luogo.
  • L'asserita ricezione della notifica da parte di un familiare non esonera automaticamente l'interessato dall'obbligo di adempiere nei termini; il soggetto deve fornire prova convincente di un impedimento legittimo e oggettivo che abbia impedito l'adempimento nel termine.
  • Eventuali regolamenti previgenti che non prevedevano la notifica devono essere interpretati alla luce della disciplina normativa e giurisprudenziale successiva che valorizza la notifica: quindi la mancata previsione formale non implica sempre l'illegittimità del provvedimento se la notifica è stata comunque effettuata o resa necessaria dal nuovo quadro normativo.
  • In sede di impugnazione è onere del ricorrente documentare concretamente l'esistenza di cause di forza maggiore o di ostacoli oggettivi che giustifichino il mancato rispetto dei termini richiesti dalla misura alternativa.

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