Sentenza n. 1481/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, relativa all’accredito di somme sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente una somma riferita agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto e documentato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile la domanda, essendo provati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione. Nel merito, dalla documentazione in atti non risultava l’adempimento dell’obbligazione accertata dal giudice del lavoro. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’intervento sostitutivo, previa istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione costituisce requisito di ammissibilità della domanda giudiziale di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando dalla documentazione processuale non risulti l’adempimento dell’obbligazione derivante dal giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il titolo giudiziale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, anche mediante delega o subdelega nei limiti stabiliti dalla decisione.
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