Cassazione Civile, Ordinanza n. 06848/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società agricola semplice impugnava due avvisi di accertamento emessi dal comune per ICI 2011 e IMU 2012, con contestazione di parziale versamento in relazione a un immobile censito in catasto come categoria B/5. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello, ritenendo legittima l'imposizione per i periodi in cui l'immobile non risultava accatastato come rurale nelle categorie A/6 o D/10, e applicando il cumulo giuridico alle sanzioni. In cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi per non avere la CTR considerato le censure sulla carenza motivazionale degli avvisi; con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato errori di calcolo dell'ICI 2011 e avesse omesso di considerare la riduzione del 50% della base imponibile per immobile storico ai fini IMU 2012. Il comune resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la continuazione/sanzione unica non fosse applicabile alle sanzioni per omesso o parziale versamento.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo della contribuente per difetto di autosufficienza e per contraddittorietà della censura, richiamando inoltre la preclusione derivante dalla doppia conforme. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: la doglianza sul calcolo dell'ICI era priva di adeguata trascrizione degli atti e comunque atteneva a una questione non trattata nella sentenza impugnata; quanto alla riduzione del 50% per immobile storico, ha rilevato che la riduzione risultava già riconosciuta e che non era stata censurata la statuizione sulla mancata ruralità. Ha respinto il ricorso incidentale del comune, affermando che, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa allo stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. Ha compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza e dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso principale e incidentale
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza ed error in procedendo
art. 7 L. 17 luglio 2000, n. 212
richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato come regola generale di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia
art. 345 c.p.c.
invocato per contestare il thema decidendum in appello
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
consente l'applicazione della continuazione attenuata per violazioni della stessa indole, anche in caso di omesso o insufficiente versamento relativo allo stesso immobile per più annualità
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
richiamato dal comune per sostenere l'inapplicabilità della continuazione alle sanzioni per omesso/parziale versamento
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
prevede la riduzione del 50% della base imponibile per immobile storico, ritenuta già applicata nel caso concreto
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
richiamato per la preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme
art. 83, comma 3, c.p.c.
richiamato in relazione al rilascio della procura speciale sul controricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che censura la motivazione o il contenuto degli avvisi di accertamento è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo sufficiente gli atti rilevanti, impedendo il controllo della Corte sul dedotto vizio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La denuncia di omessa pronuncia non può essere usata per sindacare questioni che risultino già implicitamente o esplicitamente decise dal giudice di merito, né per introdurre questioni non adeguatamente devolute e documentate.
- In materia di sanzioni tributarie, più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta per lo stesso immobile e per annualità successive integrano violazioni della stessa indole e consentono l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997.
- La continuazione attenuata può operare anche quando le singole violazioni derivino da identici accertamenti su annualità successive, con irrogazione di un'unica sanzione base aumentata nei limiti di legge.
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