Cassazione Penale, Ordinanza n. 39485/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano: il giudizio di responsabilità; il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; la ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, riproducevano questioni già esaminate e decise dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, risultavano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma nella parte in cui aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con esclusione della fattispecie di lieve entità e con applicazione della recidiva, per quanto emerge dal testo.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte registra che il ricorso contestava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5; non emergono ulteriori precisazioni interpretative nel testo.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito, quando non individui specifici vizi della motivazione impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se la doglianza non evidenzia un effettivo travisamento o una manifesta illogicità della motivazione.
- Il motivo di ricorso è generico quando non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La contestazione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve misurarsi con la concreta motivazione sul fatto; in mancanza, la censura è inammissibile.
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