Ordinanza n. 1390/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento e successiva ordinanza provinciale ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, con diffida all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nel SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui la Provincia di Crotone ha avviato il procedimento per individuare il responsabile dell'inquinamento e ha successivamente emesso un'ordinanza ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, diffidando i soggetti individuati come responsabili a eseguire interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle acque di falda, dei suoli e dello specchio acqueo marino, comprese misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza. Gli atti riguardano aree del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, tra cui l'arenile presso la foce del fiume Esaro, la discarica Farina-Trappeto e i porti commerciale e nuovo commerciale di Crotone. Dal testo dell'ordinanza non emerge l'esposizione dei singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle domande di annullamento. Ha ritenuto opportuna la trattazione congiunta del giudizio con il ricorso n. 578/2025, nel quale, all'esito della medesima udienza, era stato disposto un adempimento istruttorio con rinvio della trattazione del merito. Per mantenere la trattazione congiunta, il Collegio ha disposto il rinvio anche nel presente giudizio, fissando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
Attivazione procedure provinciali finalizzate all’individuazione del responsabile dell’inquinamento e diffida a provvedere
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento provinciale di individuazione del responsabile dell'inquinamento e della diffida all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; il TAR non ne ha fornito in questa ordinanza un'interpretazione di merito.
Massime di principio
- Quando più ricorsi riguardano questioni connesse e uno di essi richiede un adempimento istruttorio, il giudice amministrativo può rinviare anche la trattazione degli altri ricorsi per assicurare la trattazione congiunta e coordinata delle cause.
- Il rinvio della trattazione del merito disposto per esigenze di coordinamento processuale non comporta una decisione sulla fondatezza delle domande di annullamento né sui motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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