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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23521 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La societa' contribuente impugna la sentenza della CTR che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2004. I principali profili dedotti in cassazione riguardavano: (i) insufficiente motivazione della sentenza di appello e degli atti impositivi (anche per presunta contraddittorieta' con avviso 2003); (ii) applicabilita' della disciplina antielusiva delle "societa' non operative" (L. n. 724/1994, art. 30) e contestata classificazione contabile di un'area come rimanenza/attivo circolante invece che immobilizzazione; (iii) omissione di pronuncia su eccezioni decisive, tra cui la non punibilita' per errore di diritto in materia di sanzioni; (iv) omissione di pronuncia sull'interpretazione fiscale di cessioni in comodato gratuito di aree e loro eventuale requalificazione come operazioni onerose; (v) contestazione della violazione del principio di competenza in relazione a costi per servizi e diritto d'immagine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione assoluto della sentenza impugnata (secondo motivo, primo profilo) e ha constatato l'omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla qualificazione delle cessioni in comodato (quarto motivo), pronunciandosi per la cassazione della sentenza e il rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Sono stati assorbiti il terzo motivo e gli ulteriori profili del secondo motivo; sono stati invece rigettati il primo motivo (insufficienza motivazionale relativa al presunto "eccesso di potere"/contraddittorieta' con il 2003) e il quinto motivo (eccezione sul principio di competenza), quest'ultimo ritenuto infondato e deciso nel merito dalla Corte senza rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 724 del 1994, articolo 30

    Disciplina delle "societa' non operative": parametri oggettivi correlano patrimonio e ricavi; la determinazione dell'imponibile e' basata su criteri di legge che escludono discrezionalita' deduttiva e producono una presunzione che il contribuente puo' confutare con prova contraria.

  • Articolo 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    E' la norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazioni di diritto); i profili sono stati esaminati secondo la formulazione applicabile ratione temporis.

  • Articolo 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni poste dalle parti; la mancata pronuncia su eccezioni decisive determina nullita' della sentenza salvo che la Corte di Cassazione possa decidere la questione nel merito senza bisogne di nuovi accertamenti di fatto.

  • Articolo 36 e articolo 61 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992

    Riferimenti alle garanzie procedimentali e al principio di motivazione nel processo tributario: la mancata adeguata esposizione delle critiche dell'appellante e delle ragioni della decisione d'appello puo' comportare nullita' per carenza di motivazione.

  • Articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Principio di autosufficienza degli atti introduttivi: le doglianze devono essere formulate con specificita' in appello; qui utilizzato per richiedere che le eccezioni fossero adeguatamente riprodotte e valutate.

  • Articolo 384 c.p.c.

    Consente, in taluni casi, alla Corte di Cassazione di decidere la controversia nel merito senza rinvio quando l'omessa pronuncia verte su questione di diritto manifesta e non richiede nuovi accertamenti di fatto; applicata per respingere il quinto motivo senza rinvio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 75 (attuale articolo 109)

    Regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi (principio di competenza): i costi devono essere imputati all'esercizio di competenza previsto dalla legge; la violazione di tale principio non puo' essere sanata con scelta discrezionale del contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 6, comma 2

    Riferimento alla possibilita' di non punibilita' per errore di diritto (eccezione dedotta dalla contribuente in relazione alle sanzioni); la Corte ha preso atto della dedotta eccezione ma ha rilevato omissione di pronuncia della CTR su punti essenziali.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8

    Norma richiamata nel contesto delle eccezioni processuali e dei rimedi nel processo tributario, collegata all'argomentazione sull'eventuale non punibilita' per errore di diritto.

  • Articolo 111 della Costituzione

    Prinicpio della ragionevole durata del processo e dell'economia processuale utilizzato per giustificare la decisione della Corte di decidere nel merito su questioni che non richiedono nuovi accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La Corte d'appello tributaria deve motivare autonomamente e specificamente l'adesione alla decisione di primo grado: la mera adesione 'per relationem' senza affrontare le censure dell'appellante puo' determinare la nullita' della sentenza per motivazione apparente.
  • Gli avvisi di accertamento tributari non sono atti amministrativi discrezionali: la censura per 'eccesso di potere' difficilmente e' applicabile; le contestazioni devono piuttosto mirare a vizi di diritto o di motivazione e alla ricostruzione dei fatti/prove.
  • La disciplina delle 'societa' non operative' (L. n. 724/1994, art. 30) fonda una presunzione basata su parametri oggettivi; il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria per confutare la qualifica e la determinazione del reddito figurativo.
  • Se il giudice omette di pronunciarsi su eccezioni decisive sollevate in grado di appello, la sentenza e' affetta da nullita' e puo' essere cassata; tuttavia la Cassazione puo' decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia unicamente di diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto.
  • La qualificazione giuridica di rapporti (es. comodato gratuito vs. prestazione onerosa) incide sulla base imponibile; il comodato e' in linea di principio gratuito ma puo' essere ritenuto corrispettivo ove sussistano elementi che dimostrino un corrispettivo occulto o una permuta di servizi.
  • Il principio di competenza contabile e' inderogabile: i costi sono deducibili nell'esercizio di competenza stabilito dalla legge e non per libera scelta del contribuente; contestazioni sulla competenza richiedono verifica della temporalita' di imputazione dei componenti negativi.
  • In sede di cassazione non e' consentito riesaminare il merito probatorio o sostituire valutazioni fattuali dei giudici di merito; i motivi devono dunque riguardare questioni di diritto, vizi formali o carenza assoluta di motivazione.

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